Vai al contenuto

Vigili del fuoco volontari: non dovuto il t.f.r.. Risponde l’avvocato del lavoro a Torino

citare-agenzia-immobiliare

Una domanda piuttosto frequente, che viene rivolta all’avvocato del lavoro a Torino, è il regime applicabile al vigile del fuoco volontario.

La L. 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)(Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 265 del 14 novembre 2011) ha modificato alcune norme di legge, in particolare il D. lgs del 2010 n. 139.

Ci siamo già occupato in questo articolo del vigile del fuoco volontario, ricordando una sentenza del Tribunale di Torino secondo cui il rapporto che lega il vigile del fuoco con l’amministrazione non è lavoro subordinato, ma rapporto “di servizio”.

La sentenza Corte di cassazione civile, sez. VI, 6 luglio 2018, n. 17917 non fa che confermare questo indirizzo, affermando che

che il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 15 luglio 2016, n. 14467) che, conformandosi a quanto enunciato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consistendo in una dipendenza di carattere meramente funzionale, possa assimilarsi al rapporto di lavoro subordinato del tipo di quello intercorrente con i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto disciplinato dalla legge, dovendosi qualificare come mero rapporto di servizio;

In questa vicenda un vigile del fuoco volontario si era rivolto all’avvocato del lavoro per ottenere il trattamento di fine rapporto, sul presupposto che il suo rapporto di lavoro fosse equiparabile a quello subordinato.

Tuttavia, in tre gradi di giudizio (tribunale, appello, cassazione) si arriva a confermare che questo rapporto particolare è un rapporto di servizio, non equiparabile al lavoro subordinato.

Il Ministero vince la causa, a spese compensate.

Prima di intraprendere un percorso giudiziario, il vigile del fuoco dovrebbe rivolgersi ad un avvocato, in particolare individuare un avvocato del lavoro a Torino che possa consigliarlo sul da farsi. Non è detto, infatti, che tutte le soluzioni siano possibili.

Secondo il Consiglio di Stato – sentenza 4061/2018 -:

“È costante in giurisprudenza la massima secondo cui la situazione di servizio del vigile del fuoco volontario non è comparabile con quella del vigile del fuoco di ruolo nel Corpo dei Vigili del fuoco la cui attività, date le caratteristiche di emergenza in cui comunemente viene prestato il servizio, comporta condizioni di grande impegno fisico e nervoso….(Cons. Stato, sez. III n. 3812 del 15 luglio 2013)” (Sez. I, 1203/2016)

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 22 maggio 2019

Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo!

3 commenti su “Vigili del fuoco volontari: non dovuto il t.f.r.. Risponde l’avvocato del lavoro a Torino”

  1. Rilevato che il vvf volontario ha un rapporto di servizio e non di lavoro con il Ministero dell’Interno (come detto sopra) e che il vvf volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale di ruolo (art 12 D.Lgs 139/2006) e che tale limite di età secondo il combinato disposto di cui all’articolo 2 comma 1 del D.Lgs 165/1997 e dell’articolo 59 commi 1 e 2 della legge 449/1997 è fissato al compimento del 60 anno di età deve essere applicata il periodo dei dodici mesi di aspettativa di vita di dodici mesi per il collocamento in congedo oppure è un mennasimo riservato a coloro che sono di ruolo?

    1. Buongiorno Sig. Presidente,
      a rigor di logica un principio dovrebbe essere applicato sempre: se si stabilisce che non è un rapporto di lavoro, dovrebbe applicarsi questo principio in ogni ambito, compreso quello relativo al cosiddetto adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco. Ovviamente non possiamo dare qui risposte e consulenze, possiamo solo sollevare il problema di merito, come giustamente ha fatto lei.
      Non riteniamo sussistano allo stato attuale sentenze o provvedimenti giurisdizionali in materia.
      Si potrebbe osservare che le circolari INPS (ad es. la n. 28/2022) usano espressioni di questo tipo:”[…] Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia
      del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame […]”. Viene da chiedersi, quindi, che cosa si intenda per “personale appartenente al comparto”, ma soprattutto che cosa si intenda per:
      – “personale”;
      – “Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
      Il personale, a casa nostra, è il novero dei dipendenti di una amministrazione e non di chi è legato da rapporti di servizio.
      Ma ci si deve rendere conto che è sempre possibile la lettura inversa, trattandosi di interpretazioni legali.
      L’unica strada, quindi, per dipanare la matassa rimane l’interpello all’INPS.
      Auspichiamo, intanto, che come quest’anno, gli incrementi vengano un po’ stoppati a causa del Covid, per una categoria così a rischio della salute non hanno proprio senso.
      STUDIO DUCHEMINO

      1. Ringrazio per la risposta. Preciso che alcuni colleghi volontari vvf ( a cui viene applicato , come specificato nel precedente post il periodo di dodici mesi relativo all’aspettativa di vita secondo la legge 122/2010) hanno richiesto anche l’estensione di ulteriori dodici mesi della cd finestra mobile introdotta dalla Legge Fornero ed applicata al personale delle FF.AA, Polizia di stato, Arma dei CC, Corpo nazionale dei VVF) Il Dipartimento non ritiene di applicare la cd finestra mobile ai volontari vvf ( che ne hanno fatto richiesta solo per rimanere per un residuo periodo nel Corpo per passione e volontà . Personalmente ritengo che se applicano ai volontari vvf l’aspettativa di vita (meccanismo tipico applicabile in un rapporto di lavoro contrattualizzato e non di servizio) possono estendere anche la cd finestra mobile di dodici mesi. Ovviamente la richiesta che fanno i colleghi non è di carattere economico o previdenziale ma legata alla continuità di esercitare un’attività di volontari, con meccanismi applicati al personale di ruolo . In pratica se il Dipartimento dei VVF applica l’aspettativa di vita può anche estendere la finestra mobile
        Ringrazio del vostro parere
        Roberto Zanin
        Presidente Associazione Italiana VVF Volontari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button