Molti si chiedono che cosa fare in caso di verbale condominiale falso, quando cioè non viene riportato qualcosa, o viene riportato qualcosa che non è accaduto.
Secondo la giurisprudenza dominante il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova.
La Cassazione (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 09/05/2017, n. 11375) ha avuto modo di dire che:
Il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, per cui il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dai verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova. Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.
Naturalmente non tutte le sentenze sono concordi, tuttavia questa è l’idea di massima. Se segretario e presidente dell’assemblea condominiale firmano, viene applicata la presunzione di veridicità, cioè si parte dal presupposto che il verbale sia vero e autentico e naturalmente spetta al condomino agire per impugnare la delibera, facendone valere la falsità, ma anche dimostrandola con prove.
Ricordiamo che l’esposizione di fatti non rispondenti al vero (nella specie conferma della nomina dell’amministratore) operata dall’amministratore medesimo nella successiva trascrizione dattiloscritta del verbale di assemblea condominiale steso informa manoscritta nel corso della riunione, integra falsità ideologica in scrittura privata, penalmente non rilevante ai sensi dell’art. 485 c.p. che sanziona esclusivamente le falsità materiali in scrittura privata. E questo è il motivo per cui non è punibile la falsità ideologica, cioè quella che attiene al contenuto e non al documento stesso.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 7 giugno 2022 – STAFF IMMOBILI