L’avvocato immobiliarista affronta giornalmente le questioni degli affitti e delle vendite. Una delle questioni più delicate è la presenza di un contratto di affitto in occasione della vendita dell’immobile. L’inquilino deve cercare il prima possibile un avvocato immobiliarista a Torino al fine di chiedergli chiarimenti sulla sua situazione.
Corte di cassazione civile, sez. III, 13 luglio 2018, n. 18536 ha stabilito che
In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita o la donazione dell’immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente (o del donatario), che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore”.
In sostanza, non è necessario il consenso dell’inquilino, se le parti nulla dicono nel loro contratto di vendita/donazione. Il contratto “passa” al compratore.
Le norme di riferimento sono l’art. 1599 c.c., 1406 e 1602 c.c..
Chi è in affitto sa, quindi, che se il proprietario venditore non si accorda con l’acquirente e nulla dice del contratto di locazione in corso, si troverà con un nuovo locatore e ciò non potrà certo essere impedito dal conduttore che proseguirà il contratto con il nuovo proprietario.
Lo stesso principio giuridico viene espresso in altre decisioni, in particolare Cass. civ., 9 giugno 2010, n. 13833, in questa Rivista 2010, 657; Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17488, in www.latribunaplus.it: Cass. civ., 14 gennaio 2005, n. 674, ibidem; Cass. civ., 5 agosto 1991, n. 8556, ibidem
Chi è in affitto sa che, qualora venisse a sapere che l’immobile che egli occupa è in vendita, deve trovare il prima possibile un avvocato immobiliarista a Torino e chiedere di essere assistito per evitare spiacevoli sorprese.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 12 dicembre 2018