Che cos’è, tecnicamente, un manufatto precario e cosa accade se viene costruito senza idoneo titolo edilizio? E’ una domanda che molti cittadini si pongono. La risposta viene da una vicenda che ha interessato una costruzione nel Comune di Piossasco, Piemonte.
Il Comune, a seguito di un controllo, emanava l’ordinanza n. 141 del 27 ottobre 2015 con cui ingiungeva ai ricorrenti la demolizione dei manufatti abusivi installati sull’area di proprietà (fabbricato ad uso abitativo, box, camper e roulotte), e il ripristino dello stato dei luoghi.
La costruzione, pertanto, ebbe ad oggetto, su terreno agricolo, un
fabbricato ad uso abitativo, box, camper e roulotte
La vicenda è arrivata fino al T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, che con sentenza 27-10-2016, n. 1351 ha deciso sul ricorso presentato dai proprietari. La questione sta nel considerare o meno struttura precaria una struttura che per quanto eliminabile dal luogo di costruzione, in quanto strutturalmente precaria, è però destinata di fatto in modo stabile ad abitazione.
I ricorrenti sostengono nel ricorso che il fabbricato non necessitava di permesso di costruire, avendo natura meramente precaria ed essendo destinato a soddisfare esigenze meramente transitorie, mentre gli altri tre manufatti sarebbero stati spontaneamente rimossi già prima della notifica del provvedimento impugnato, subito dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
Nel processo i Giudici si sono basati sugli elementi probatori raccolti dall’Amministrazione comunale, fotografie e rilievi che attestano la destinazione effettiva del fabbricato.
Il fabbricato è stato edificato su blocchi di calcestruzzo cementati al suolo ed è stato destinato ad uso abitativo; in particolare, il materiale fotografico allegato alla relazione di sopralluogo del 20 agosto 2015 attestava in modo evidente la destinazione abitativa impressa al fabbricato,
al cui interno risultano collocati letti, tavoli, sedie, divani, elettrodomestici, bagno con doccia, ecc..
Il Tribunale Amministrativo di Torino ha pertanto ricordato il principio di diritto sotteso a queste situazioni che si possono verificare, cioè che “I manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie. Ciò, in quanto il manufatto non precario non risulta in concreto deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma viene destinato ad un utilizzo protratto nel tempo. Infatti, la “precarietà” dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo”(Consiglio di Stato, sez. VI 04 settembre 2015 n. 4116; T.A.R. Torino, sez. II 15 gennaio 2016 n. 12; T.A.R. Napoli, sez. VIII 05 maggio 2016 n. 2282; T.A.R. Brescia, sez. II 03 novembre 2015 n. 1417).
Il TAR Piemonte ha quindi annullato solamente l’ordinanza di acquisizione del terreno in via gratuita al Comune per non essere stata preceduta dall’esatta individuazione dell’area che passa al Comune nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione dei manufatti abusivi, tenendo conto del principio secondo cui la concreta individuazione dell’area acquisita – fatta dal Comune di Piossasco direttamente ed esclusivamente nel provvedimento conclusivo di acquisizione gratuita – va fatta preventivamente per consentire al ricorrente di stabilire se convenga maggiormente rilasciare l’area al Comune oppure assumere i costi di demolizione del manufatto.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 16 novembre 2016