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Taratura sì o no? Una questione legale circa gli autovelox

Il Tribunale di Torino, in sede di appello su una decisione del Giudice di Pace di Mondovì, affrontava la questione della della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l’accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, la Suprema Corte, cui è giunto il procedimento suddetto, si occupa di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’esenzione – per tali strumenti – da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura, emergente dalle disposizioni in materia.

La questione è venuta infatti al vaglio della Suprema Corte, che si è pronunciata con l’ordinanza Cass. civ. Sez. II, Ord., 07-08-2014, n. 17766. La vicenda, si origina da una sanzione per circolazione stradale in violazione del Codice della Strada, rilevata da apparecchiatura autovelox del tipo Autovelox mod. 104/C2 utilizzata per il rilevamento della velocità. In particolare, l’organo giudicante si era posto il problema della cosiddetta taratura, che spetta a qualsiasi strumento scientifico, al fine di evitare o minimizzare il cosiddetto errore scientifico di rilevamento. Per taratura si deve intendere “l’operazione con la quale si determina, entro limiti noti di precisione, la legge di corrispondenza fra le indicazioni dello strumento e i valori della grandezza che lo strumento deve misurare” (Treccani).

Ora, nel caso degli apparecchi Autovelox, si deve porre quindi il problema dell’applicabilità ai medesimi, considerati gli effetti che conseguono all’uso di tali apparecchi sui cittadini, la Legge 11/08/1991 n. 273, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Detta legge identifica con “sistema nazionale di taratura” il sistema costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni. Essa afferma anche, all’art. 3, che “I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio decreto, su proposta degli istituti metrologici primari e d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”.

Data, quindi, l’irripetibilità della misurazione nei casi di violazione del Codice della Strada, la Corte deve affrontare il problema, sollevato avanti la Consulta, della necessità di sottoporre l’apparecchio o meno a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura. Semmai non fosse necessaria la predetta taratura, bisognerebbe, quindi, stabilire se tale esclusione è “ragionevole” o meno.

Nell’ordinanza analizzata si legge che, laddove la Suprema Corte fu richiesta di esprimersi sulla questione suddetta, la risposta fu negativa, nel senso della non necessarietà, come nel caso della pronuncia Cass., Sent. 19 novembre 2007, n. 23978. Le cose, tuttavia, sono destinate a cambiare se solo si consideri che il problema fu analizzato dalla Consulta, la quale si è occupata del problema con la sentenza n. 277/2007. L’anello logico mancante del ragionamento è stato individuato nella circostanza che la legge sulla taratura contempla anche (L. 1 agosto 1991, n. 273) (Istituzione del sistema nazionale di taratura), la velocità quale unità di misura derivata, e lo stesso discorso va fatto con  riferimento pure alla normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 – parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che – per di più – prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento.

Da ciò consegue, inevitabilmente, che la Suprema Corte solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 (Nuovo codice della strada) in riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

 

Articolo redatto a Torino, il 7 novembre 2014, da Studio Duchemino

 

 

 

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