Si sa che per ottenere il patrocinio gratuito – il cosiddetto patrocinio a spese dello Stato – è necessario tenere conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, facendo riferimento all’anno precedente alla richiesta.
Tuttavia, questa regola sopporta alcune eccezioni, alcune di scarsa rilevanza pratica (come quella dei diritti della personalità). Quella più nota riguarda chi si rivolge all’avvocato per la separazione. In effetti, molti cittadini si chiedono se devono considerare come reddito anche quello del coniuge da cui intendono separarsi, ma è evidente il conflitto di interessi in gioco. Che senso avrebbe, infatti, tenerne conto considerato proprio che se così fosse, il coniuge povero potrebbe non avere alcun diritto di difesa, in quanto non potrebbe presentare istanza per il patrocinio gratuito?
Le regole sancite dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, quindi, prevedono queste eccezioni fondamentali.
Infatti:
“si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”
E’ ovvio ed evidente, quindi, che si tiene conto del solo reddito del coniuge che vuole separarsi quando vi è un conflitto, una controversia, tra i due soggetti, altrimenti non si potrebbe ottenere giustizia.
Dunque, chi sta portando avanti un matrimonio in crisi deve sapere che può rivolgersi quando vuole all’avvocato gratuito a Torino, semplicemente avendo lui i requisiti di legge, in particolare un reddito sotto la soglia attuale di reddito fissata dal Ministero.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 14 ottobre 2020