Uno dei tanti problemi del vicinato sono i rumori provenienti dagli immobili confinanti. Quando è il caso di rivolgersi all’avvocato immobiliarista? Ci sono, infatti, situazioni in cui la convivenza con altri condomini o vicini di casa diventa intollerabile a causa di immissioni sonore continue o sporadiche, rumori di vario tipo dovuti all’uso domestico o all’abbaiare di cani, strumenti musicali …
Quando la situazione degenera, è bene rivolgersi immediatamente all’avvocato immobiliarista, il quale conosce i criteri a cui attenersi per stabilire quali immissioni acustiche sono da portare al vaglio di un giudice, tenendo presente che le immissioni industriali o economiche (legate a qualche attività economica) sono regolate in modo parzialmente diverso.
L’avvocato immobiliarista approfondisce con il cliente soprattutto il livello di decibel delle immissioni sonore, senza trascurare, ovviamente, la rumorosità di fondo della zona (quella ambientale). Bisogna, infatti, riconoscere che da anni la giurisprudenza ritiene che
la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. 17051/2011; Cass. 3438/2010).
Non si può mai ipotizzare un calcolo dei decibel provenienti dall’immobile del vicino a partire da una situazione di “silenzio assoluto”, perchè falserebbe la valutazione del giudice, che deve stabilire la tollerabilità o meno delle immissioni acustiche rispetto al parametro dell’art. 844 c.c..
Nella vicenda sottoposta a Corte di cassazione civile, sez. II, 5 novembre 2018, n. 28201 era stata analizzata la situazione venutasi a creare quando il vicino del piano di sopra aveva spostato la propria cucina sulla camera da letto del vicino di sotto. Sebbene ottenesse ragione dal giudice di pace, il criterio di calcolare le immissioni in situazioni di silenzio assoluto non è stato ritenuto valido. La misurazione deve tenere conto della rumorosità di fondo della zona e valutare se le immissioni la superano di oltre 3 decibel.
Per sapere come era andata, bisogna riportare il testo della sentenza in cui si dice che
Il Giudice di pace ha stabilito, sulla scorta dei rilievi fonometrici eseguiti dal c.t.u. nominato in primo grado, che i rumori eccedevano la normale tollerabilità in base al disposto dell’art. 844 e alle previsioni del D.P.C.M. 14 novembre 1997, ed ha ordinato di contenere le immissioni entro i limiti di 60 db in orario diurno e di 50 db in orario notturno.
Già in primo grado il ricorrente aveva, però, lamentato che il livello del rumore di fondo era stato rilevato in condizioni di assoluto silenzio e solo all’interno degli ambienti sottostanti al vano cucina e il Tribunale ha, quindi, disposto la rinnovazione della consulenza ed una successiva integrazione, assegnando al c.t.u. il compito di relazionare anche sui rilievi mossi agli esiti dei primi accertamenti.
L’avvocato immobiliarista ha il compito di valutare la situazione del cliente, sia derivante dall’abbaiare di cani, dal suono di strumenti musicali, dai rumori prodotti dal vicino in generale: il cliente lamenta spesso una situazione intollerabile, ma non conta certo la sua particolare sensibilità personale, si deve fare riferimento all’uomo medio. In effetti:
Occorre a tal fine considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera), tutti elementi che devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell’uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità; cfr., Cass. 38/1976).
In conseguenza, qualora a Torino o in altre zone anche non industrializzate si verifichi un dissidio che richiede l’intervento dell’avvocato immobiliarista, è bene rivolgersi immediatamente all’avvocato di fiducia, chiedendo uno studio preliminare della situazione sulla base di una corretta perizia acustica e solo dopo valutare la necessità di un intervento del giudice.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino, Studio legale ad Alpignano, il 6 luglio 2019
Come sarebbe in caso di grida costanti sul ballatoio comune , farò insonorizzare ma certo mi pare assurdo che debba spendere io tutto per una signora prepotente che vive il ballatoio ( fra l’altro piccolo ) come fosse il suo balcone personale. Non riesco più a vivere incucina , Non mangio nè vivo più in cucina.. Il problema è sorto da quando fa caldo . Quando stavano chiusi per il freddo non vi erano problemi… Ma si può urlare così per giocare con una bambina ?? fare babysitting sul ballatoio .. a volte anche la palla, i birilli.. Io ho avuto una crisi volevo morire dopo un mese.. Si può fare qualcosa a parte chiedere preventivi di insonorizzazione della porta.Nessuno fa così in tutto il condominio putroppo io ci sono appena arrivata e sono arrivata a vivere qui in inverno non potevo sapere . Grazie per ogni consiglio o info.
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Buongiorno, il suo problema riguarda le immissioni sonore fastidiose; è necessario che prenda appuntamento per una valutazione complessiva di tutta la situazione e per gli opportuni interventi legali. Cordiali saluti