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Pubblicità e avvocati

Ancora, dopo anni di battaglie, uno scontro tra concezioni diverse dell’avvocatura, scontro che si consuma sulla questione della pubblicità, anzi del divieto di pubblicità per gli avvocati.

Purtroppo a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso é ancora in corso un raffronto tra visioni incompatibili dell’avvocatura, da una parte la concezione tradizionale della professione protetta che non può in alcun modo costituire attività imprenditoriale, dall’altra le nuove esigenze del mercato, assecondate già all’epoca dall’allora commissario Mario Monti in sede europea.

Il parere n. 48 del 2012 espresso dal Consiglio Nazionale Forense era stato condannato dall’Autorità Antitrust proprio perché vietava agli studi legali di effettuare pubblicità su siti diversi dal proprio, sempre sulla base dello stesso principio per cui la pubblicità operata dagli studi legali e dagli avvocati non deve svilire la professione e perchè il dominio, nuovo mezzo identificativo dell’avvocato, deve coincidere con il suo nome proprio e lo deve rendere facilmente identificabile.

Alcuni esperimenti di marketing che si erano sviluppati già a partire dalla seconda metà degli anni Duemila, importati dagli Stati Uniti, mettevano a disposizione di pochissimi studi i primi posti nelle ricerche dei motori (come Google), tuttavia a condizione che tali studi adottassero la pubblicità su piattaforma non propria, e quindi in pieno e radicale contrasto con la esigenza di mantenere un dominio identificativo del legale.

Si riporta qui di seguito la norma del codice deontologico più recente che disciplina in effetti la pubblicità degli avvocati:

Art. 35.  Dovere di corretta informazione

1.  L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

2.  L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.

3.  L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.

4.  L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5.  L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6.  Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.

7.  L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8.  Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

9.  L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.

10.  L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.

11.  Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

12.  La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

E’ pubblicato nel Bollettino Antitrust n. 21 del 15 giugno 2015 il Provvedimento n. 25487, che condanna il Consiglio Nazionale Forense per un illecito perpetrato attraverso una “fattispecie complessa”, la quale è consistita nel ribadire nuovamente una posizione già condannata come illecita perché contraria alle regole del normale sviluppo di mercato.

Con provvedimento 25154 del 22 ottobre 2014 l’Autorità accertava che il Consiglio Nazionale Forense aveva violato l’articolo 101 del TFUE, ponendo in essere un’infrazione unica, continuativa e restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica e le prestazioni professionali.

Fatte tutte le debite premesse giuridiche e fattuali, con il resoconto dei fatti che hanno condotto alla condanna del Consiglio Nazionale Forense e alla inottemperanza alla lettera “B” ed “E” del deliberato del provvedimento numero 25154 del 22 ottobre 2014, oltre all’inottemperanza alla lettera “C” del deliberato del medesimo provvedimento, che viene riassunta a pagina 11 del nuovo provvedimento di condanna, si arriva al sunto della questione fondamentale.

In sostanza il nuovo provvedimento si incentra sulla mancata revoca, tramite una adeguata informazione diramata a tutti gli avvocati iscritti agli Ordini territoriali, del parere 48 del 2012, che era già stato condannato perché in violazione della normativa Antitrust e anche sulla riproposizione illecita tramite l’articolo 35 del codice deontologico di disposizioni già censurate.

Il punto centrale di tutta la questione è rappresentato dalle disposizioni contenute nell’articolo 35 del codice deontologico forense, riproduttivo del parere 48 del 2012, e cioè la sanzione disciplinare prevista per l’utilizzo di piattaforme digitali messe a disposizione degli avvocati da soggetti terzi per veicolare informazioni relative all’attività professionale; in tal modo il codice limita l’utilizzo di un canale promozionale informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione.

Il punto è che fin dall’epoca in cui si pose il problema della pubblicità da parte degli studi legali, la questione si incentrava sul discorso del dominio proprio tramite il quale l’avvocato avrebbe dovuto essere identificato in modo preciso e che costituiva una regola non eseguibile nell’ipotesi in cui l’avvocato avesse prescelto piattaforme dotate di un dominio diverso. Molti avvocati all’epoca erano stati indotti quindi a cancellare questi strumenti pubblicitari e a dismettere contratti in essere fino a quando si era imposta in sostanza la regola del rispetto del nome e dell’identificabilità dell’avvocato all’interno del dominio anche in modo generalizzato per i siti web.

All’articolo 17 del provvedimento in questione, quello odierno, si affronta anche la delicata problematica della comunicazione preventiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto dei siti utilizzati per lo svolgimento di attività pubblicitarie, nonché il nodo della disposizione di chiusura di cui al comma 11, con cui si subordinano le forme le modalità delle informazioni al rispetto dei principi di dignità e decoro della professione; tali limitazioni eccessive, oltre a contrastare con le vigenti disposizioni di legge, si pongono in contrasto anche con quanto contenuto nel citato provvedimento dell’Autorità.

Le disposizioni deontologiche sono considerate in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall’Autorità nel provvedimento 25154 dell’ottobre 2014 e possono pertanto costituire una violazione di quanto disposto alla lettera “C” del deliberato del provvedimento con il quale l’Autorità diffidava il Consiglio Nazionale Forense dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dell’inflazione considerata.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 24 giugno 2015

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