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Operazioni estero esenti i.v.a. solo se certificate dalle dogane

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E’ accaduto in Piemonte, a Novara: l’Agenzia delle Entrate recupera all’i.v.a. un’operazione di cessione beni all’estero, verso paese extra-comunitario, in quanto non dimostrata in modo pubblico e certificato dalle dogane l’effettiva spedizione della merce.

Commiss. Trib. Reg. Piemonte Torino Sez. IV, Sent., 09-12-2016, n. 1480 infatti, analizza anzitutto la normativa del settore operazioni in esportazione verso paesi extracomunitari. Tali operazioni, come noto, sono esenti i.v.a. a condizione che:

(art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972), “L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 621, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo ” e, cioè, sul documento di trasporto.

La legge, quindi, richiede proprio che l’esenzione sia autenticata da un ente pubblico dotato del potere di certificazione come è l’Agenzia delle Dogane, per evitare abusi e truffe ai danni dello Stato.

Si tratta, se vogliamo, di un caso di forma scritta ad probationem, non potendo la prova essere data altrimenti che dà uno specifico documento scritto.

La Corte precisa anche la posizione della giurisprudenza, nell’interpretazione della norma, che non si discosta dal senso e dalla funzione della disposizione:

La Suprema Corte ha chiarito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che: “Ai fini dell’esenzione dall’TVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, la destinazione della merce all’esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale l’operatore che voglia fruire dell’agevolazione non può valersi di documenti alternativi, mentre l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere l’imponibilità ed il diritto alla detrazione.” (Cass. 11.8.2016 n. 16971)

Ne consegue che nessuna svista può contare, l’operazione nella sua effettività andava dimostrata nelle forme di legge.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 18 gennaio 2017

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