Parliamo dell’obbligo di rendiconto agli eredi.
Abbiamo già trattato del rendiconto dell’erede, ma ora andiamo più in profondità sull’obbligo di rendiconto agli eredi.
Ci occupiamo, in particolare, di capire come mai esiste questo obbligo e quali eredi siano tenuti a tale obbligo.
Indice
- Obbligo di rendiconto agli eredi: i presupposti
- La lesione di legittima non influisce sull’obbligo di rendiconto agli eredi
- Tribunale Roma, Sez. VIII, Sentenza, 01/06/2023, n. 8756
- Obbligo di rendiconto agli eredi: se si è aperta la successione
- Il possesso del bene da gestire
- Obbligo di rendiconto agli eredi: ininfluenza della buona fede e mala fede
- La condotta disinteressata degli altri eredi
- La divisione obbligatoria del testatore: 733 c.c.
- Gli altri eredi chiedono solo il rendiconto, ma non l’eredità
- Obbligo di rendiconto agli eredi: l’oggetto del rendiconto
- Obbligo di rendiconto agli eredi: in sintesi
- La consulenza tecnica contabile sul rendiconto delle somme
- Obbligo di rendiconto agli eredi e pericolo di ratifica
Obbligo di rendiconto agli eredi: i presupposti
Il primo punto fondamentale è che l’obbligo di rendiconto agli eredi presuppone sempre l’altruità totale o parziale del bene.
In sostanza, significa che un coerede può essere obbligato a fare il rendiconto di ciò che ha amministrato.
Ma si deve trattare di un bene che non è solo suo, oppure che gli appartiene in modo esclusivo.
Questo aspetto è legato al fatto che si rende il conto ad altri, quando questi altri hanno un diritto sulla cosa.
Come accade nelle successioni ereditarie quando uno solo degli eredi sfrutta la casa.
La lesione di legittima non influisce sull’obbligo di rendiconto agli eredi
E’ utile notare che se il testamento viola la legittima, non si creano i presupposti del rendiconto.
Infatti, l’erede privilegiato dal testamento usa il bene in modo esclusivo in virtù del testamento, che è valido ed efficace.
La disposizione testamentaria che viola la legittima, infatti, è perfettamente valida. Può al massimo essere “ridotta” di quantità, per tornare a rispettare la legittima.
Ma nel frattempo, l’erede privilegiato non ha obbligo di rendiconto agli eredi. Questo perché il bene è suo a tutto gli effetti e soprattutto è unicamente suo e non di altri.
Tribunale Roma, Sez. VIII, Sentenza, 01/06/2023, n. 8756
A tal proposito, ricordiamo, con questa sentenza del Tribunale di Roma:
Le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima non sono né invalide, né inefficaci, ma possono solo essere, ad iniziativa del legittimario, ridotte e quindi rese inefficaci, con conseguente reintegrazione della quota di legittima stessa, con sentenza costitutiva, con la conseguenza che l’erede istituito con testamento lesivo della quota di legittima, sino alla pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda riduzione, è e rimane effettivo titolare dei diritti per testamento a lui attribuiti, legittimamente amministrandoli nel proprio esclusivo interesse, talché non può, nei suoi confronti, trovare ingresso alcuna azione di rendiconto, che, secondo sistema, presuppone l’amministrazione, da parte del relativo destinatario, di beni in tutto od in parte altrui o comunque acquistati nell’altrui interesse, con obbligo di ritrasferimento.
Obbligo di rendiconto agli eredi: se si è aperta la successione
E’ ovvio che si deve essere aperta la successione. O deve essere morto il testatore o il de cuius senza testamento.
Senza l’apertura della successione, l’erede non è nemmeno ancora erede.
Per diventarlo dovrebbe essere chiamato all’eredità, dopo l’apertura della successione. E inoltre dovrebbe accettare l’eredità.
Uno dei presupposti dell’obbligo di rendiconto agli eredi è, quindi, che si sia aperta la successione.
Il possesso del bene da gestire
Ovviamente l’obbligo di rendiconto agli eredi sorge al momento dell’apertura della successione e decorre da quel momento.
Vi sono situazioni, però, in cui l’erede non ha ancora preso possesso al momento della morte del testatore. Sicché in questi casi l’obbligo di rendiconto sorge solo da quando prende possesso del bene.
Obbligo di rendiconto agli eredi: ininfluenza della buona fede e mala fede
L’obbligo di rendiconto agli eredi sorge a prescindere dal fatto che l’erede sia in buona fede o in mala fede, ma sorge oggettivamente.
Esso si basa semplicemente sulla gestione di un bene.
Non interessa, quindi, che egli sappia che il testamento è valido o è falso. Ciò in quanto queste circostanze non impediscono che sorga l’obbligo di rendiconto agli eredi.
La condotta disinteressata degli altri eredi
Allo stesso modo, non interessa che gli altri eredi mostrino disinteresse e distacco per il bene.
L’obbligo di rendiconto agli eredi sorge ugualmente, senza bisogno che gli altri si attivino.
Diventerà peraltro efficace nella misura in cui gli altri eredi agiscano chiedendo l’uso del bene.
La divisione obbligatoria del testatore: 733 c.c.
Vi sono situazioni in cui il defunto, facendo testamento, divide già tra i figli i beni in modo che non si formi la comunione ereditaria.
In questo caso è impossibile pensare che sorga un obbligo di rendiconto agli eredi.
Tale obbligo, invece, potrebbe sorgere nel caso previsto dall’art. 733 c.c., nel quale il testatore invece che dividere i beni, dà solo delle regole da seguire.
Gli altri eredi chiedono solo il rendiconto, ma non l’eredità
Non interessa, poi, che gli altri eredi non abbiano chiesto l’eredità, tramite una apposita azione legale.
Il rendiconto agli eredi, infatti, si può chiedere anche a prescindere dalla richiesta dei beni ereditari. E anche solo chiedendo che sia accertata la qualità di erede in sè.
Obbligo di rendiconto agli eredi: l’oggetto del rendiconto
A parte il significato semplice, nella lingua italiana, il rendiconto implica anche che si risponda dei frutti tratti dal bene.
Più che altro, quindi, si tratterà dei frutti civili (guadagni fatti usando e sfruttando il bene), che vanno resi agli altri eredi.
Questo accade perché nel periodo di tempo considerato, l’erede è l’unico ad usare il bene, nonostante però non appartenga solo a lui.
Dovrà, quindi, pagare agli altri eredi una somma che corrisponde al canone di mercato del bene sfruttato in modo esclusivo.
I denari impiegati per scopi personali
Altra cosa di cui l’erede deve rispondere agli altri, sono i denari usati per scopi totalmente personali, in violazione del mandato ricevuto.
Ciò succede quando l’erede possiede il controllo dei soldi o del denaro, su conti correnti, investimenti e altro.
Il rendiconto dell’esecutore testamentario agli eredi
L’esecutore testamentario, cioè colui che è stato nominato nel testamento come colui che attua il testamento alla morte del testatore, deve rendere il conto nei confronti degli eredi.
Egli, infatti, si trova in qualche modo ad amministrare per un certo tempo il patrimonio ereditario.
Pertanto, dovrà rispondere agli eredi del suo operato.
Obbligo di rendiconto agli eredi: in sintesi
In sintesi, quando si apre una successione, bisogna subito chiedersi se qualche erede stia amministrando beni anche degli altri.
Poi, bisogna verificare se sta usando o sfruttando il bene in modo esclusivo, togliendo agli altri la possibilità di usarlo.
In tutti questi casi è altamente consigliato agire subito, consultando l’avvocato, per avere delucidazioni su come muoversi.
La consulenza tecnica contabile sul rendiconto delle somme
Uno strumento, poi, che risulterà utile anche al giudice per verificare l’obbligo di rendiconto agli eredi è disporre la consulenza tecnica d’ufficio contabile. Essa verte sui conti correnti gestiti da un erede prima della morte del de cuius.
Obbligo di rendiconto agli eredi e pericolo di ratifica
Un problema, poi, che si pone prima di decidere se agire in giudizio o meno è valutare se per caso l’erede ha ratificato l’operato del gestore o meno.
In questo caso è però necessario riferirsi all’avvocato esperto di successioni.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 9 dicembre 2024
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