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Nuovo modello per la dichiarazione I.R.A.P. e modello Unico, esenzioni I.M.U.

Con provvedimento del 30/01/2015, pubblicato anche sul sito, l’Agenzia delle Entrate rende noto il nuovo modello per la dichiarazione I.R.A.P. (per i contribuenti il cui periodo di imposta si è chiuso il 31 dicembre 2014).

Il provvedimento reca, infatti, la “Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2015” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2014”. Si precisa, in particolare, che il modello consterà di frontespizio e dei quadri IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS.

Peraltro è stabilito che:

2.3.  E’ fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

Circa il formato del modello, viene disposto (art. 4):

4.  Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

4.1.  Il modello di dichiarazione “Irap 2015” è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e può essere stampato nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato 2 al presente provvedimento.

4.2.  Il modello può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nell’Allegato 2 al presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

Con Agenzia delle Entrate PROV 30/01/2015, è approvato anche il nuovo modello Unico.

Infine, per quanto riguarda l’I.M.U. viene emanato il DL 24/01/2015, n. 4, il quale anzitutto si prefigge lo scopo di intervenire sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche alla luce dei provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, così da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato. In materia interviene, tra l’altro, la risoluzione 2/DF del 3 febbraio 2015, anche in vista della scadenza del 10 febbraio 2015.

Se il comune non ha previsto un’aliquota per i terreni, si applica il 7,6 per mille. Si applicheranno sia i criteri di esenzione altimetrici, sia quelli previsti appunto dal d.l. n. 4/2015.

Si riporta la norma con le principali esenzioni:

1.  A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a)  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b)  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2.  L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3.  I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 5 febbraio 2015

 

 

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