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Nuovo ISEE: la falce della giustizia amministrativa

Il nuovo ISEE, che ha destato preoccupazioni soprattutto per i cittadini e per i CAF, è già stato normativamente “abbattuto” dalla giustizia amministrativa.

Era stato introdotto con DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013, che aveva innovato l’istituto, per molti in senso negativo. Anzitutto l’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente, cioè un indicatore relativo alla situazione economica del cittadino e del suo nucleo familiare. Viene utilizzato come criterio da molti enti per ammettere al godimento di prestazioni sociali ed assistenziali agevolate.

Di fatto, si compila la Dichiarazione Sostitutiva Unica e si consegna o al CAF o all’ente interessato, che dovrebbe calcolare l’ISEE. I cittadini, però, hanno incontrato enormi problemi, soprattutto sulle tempistiche, nell’adeguamento al nuovo ISEE.

Il TAR Lazio, però, con tre sentenze recenti (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) ha annullato alcune componenti normative su cui si fonda l’ISEE. Il TAR, in sostanza, ha modificato con sentenza le basi di calcolo per alcune prestazioni socioassistenziali, per esempio quelle relative agli ultrasessantacinquenni in RSA. Il “colpo di mano”, se così si può chiamare, era stato quello da parte del Governo di considerare reddito a tutti gli effetti anche le pensioni degli invalidi e l’accompagnamento. In questo modo, si penalizzava pesantamente questa categoria di persone. Il Governo, però, non si era fermato di fronte alle sentenze del TAR, preferendo impugnare al Consiglio di Stato le decisioni, insistendo sulla posizione assunta con i decreti. Le prestazioni di degenza in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) non possono essere legittimamente escluse, però, sulla base di presunti redditi quali la pensione sociale, la pensione di invalidita’, le varie indennità tra cui l’accompagnamento e gli assegni riservati agli invalidi civili, ai ciechi, eccetera.

Nel complesso lo strumento ha causato non pochi problemi per coloro che dovevano effettuare le iscrizioni dei figli al nido e in tante altre situazioni analoghe; le richieste di informazioni sono eccessive per il cittadino medio.

In seconda battuta, il TAR Lazio, seppure piuttosto inascoltato ad oggi, aveva livellato la franchigia, per cui anche per le persone non autosufficienti si applicava il parametro relativo ai minorenni, quindi si calcolava o si dovrebbe calcolare l’ISEE sulla porzione che supera gli € 9.500,00 annui.

In buona sostanza, il TAR Lazio ha ridefinito il modello ISEE, specialmente per le persone anziane e con riferimento alle prestazioni socioassistenziali, perchè in effetti eliminando dai redditi gli emolumenti che costituiscono già prestazioni di assistenza sociale e introducendo la franchigia, di fatto il reddito è uguale allo zero o poco più.

Ad oggi è consigliabile rivolgersi direttamente ai Comuni, chiedendo il corretto calcolo dell’ISEE senza indicare le prestazioni che il TAR Lazio ha escluso dal monte redditi, altrimenti l’INPS continua, sulla base dei vecchi programmi, a creare modelli sbagliati.

Alla base della protesta da cui sono partiti i ricorsi al TAR vi è un principio sacrosanto, non ha senso infatti considerare reddito prestazioni che di per sè sono esenti dalle imposte sui redditi, proprio perchè dotate di una natura assistenziale. Le varie associazioni che rappresentano gli interessi di categoria sono intervenute proprio in virtù di questo principio basilare di civiltà. Ovviamente dopo le sentenze del TAR si pongono problemi seri di equiparazione delle situazioni, perchè non si dovrebbero considerare redditi nemmeno le borse di studio, per esempio. Sono state inoltrate da vari parlamentari interrogazioni sul punto, che però non hanno ricevuto risposta.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 5 maggio 2015

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