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Nullo l’accertamento fiscale se manca il processo verbale di constatazione

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Con Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXVII, Sent., 03-01-2017, n. 2, la CTR della Lombardia ha confermato che in assenza di processo verbale di constatazione, prima che l’Agenzia delle Entrate proceda con l’irrogazione della sanzione per l’accertamento fiscale, l’accertamento è nullo.

La contesa riguardava la circostanza se fosse obbligatorio che l’Ufficio fiscale procedesse ad un processo di constatazione, rendendo partecipe il cittadino contribuente (titolare di un bar), anche nel caso di accertamento “a tavolino”, prima di procedere ad accertamento spesometrico/induttivo. Esistono, infatti, particolari accertamenti fiscali sintetici basati sul principio della rideterminazione dei redditi a partire dalle spese accertate nell’anno in corso: a fronte di un certo monte spese, sarebbe impossibile un determinato reddito dichiarato, se incapiente rispetto alle spese.

La Commissione Regionale Tributaria di Milano, peraltro, si attiene alla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, richiamandone i principio così espressi in alcune sentenze importanti, secondo cui il principio del contraddittorio è sempre da rispettarsi, in ogni forma di accertamento, prima che l’Ufficio proceda ad irrogare un atto che può incidere sulla situazione sostanziale del cittadino:

Il principio del contraddittorio è posto a garanzia e tutela del contribuente ed è da ritenersi elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell’Amministrazione, come sancito in numerose pronunce della Cassazione (si vedano le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 26635 del 2009, n. 18906 del 2011 e n. 14026 del 2012): la giurisprudenza comunitaria ha esaltato l’importanza del rispetto, ad opera dei pubblici poteri, del principio di garanzia del contraddittorio endoprocedimentale al fine di consentire al soggetto potenzialmente inciso da qualsivoglia atto pregiudizievole, previo invito a dare chiarimenti ed a esporre le ragioni in merito ad una certa operazione potenzialmente ritenuta abusiva, di potere addurre le proprie ragioni prima dell’adozione del provvedimento finale, come si desume dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea C-349/07/2009 (sentenza Sopropè) laddove si è affermato che “la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tenere conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far si che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro. In tale contesto, il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto divista, che l’amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell’impresa coinvolta. Spetta unicamente al giudice nazionale verificare se, tenuto conto del periodo intercorso tra il momento in cui l’amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni e la data in cui ha assunto la propria decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto debitamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse”

Nel caso analizzato a Milano e in molti casi a Torino risulta peraltro che se l’Ufficio avesse consentito al contribuente di spiegare le sue ragioni, quindi attendendo i 60 gg. dal momento dell’accertamento, ovviamente il contribuente avrebbe potuto spiegare che la chiusura di alcune filiali bancarie nelle immediate vicinanze del bar, avrebbe giustificato il calo del reddito dichiarato dal bar stesso, per una riduzione delle consumazioni specialmente nella pausa pranzo. Ora, la sentenza di Milano si segnala proprio per la lucidità di richiamare la lotta ad ogni abuso della PA nei confronti del cittadino, a seguito di accertamenti spesso fondati sul nulla o su indizi discutibili.

Tra l’altro, la sentenza condanna l’Ufficio a pagare le spese legali dei due gradi di giudizio e rimborsare così il titolare del bar per il danno subito dall’improvvida azione amministrativa, che purtroppo si era mossa senza il rispetto del principio del contraddittorio, rendendo effettiva la partecipazione del cittadino alla formazione stessa dell’accertamento. La Corte precisa anche che questi principi, ricavabili dalle leggi italiane, per i quali il processo verbale di constatazione è fondamentale prima di ogni accertamento fiscale definitivo, servono altresì a ridurre il contenzioso fiscale eliminando le controversie nelle quali non esistono i presupposti di un accertamento autentico di elusione o evasione fiscale.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 14 gennaio 2017

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