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No all’avvocato geometra: il no delle Sezioni Unite della Cassazione

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Con Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-12-2016, n. 26996 si ricorda che l’avvocato non può essere contemporaneamente iscritto all’Ordine degli Avvocati e al Collegio dei Geometri.

La vicenda riguarda un abogado stabilito che era stato cancellato per incompatibilità dall’albo degli avvocati di Roma, da parte del Consiglio dell’Ordine e aveva perso le varie istanze di impugnazione presso gli organi competenti. La Corte di Cassazione dichiara anzitutto inammissibile il ricorso espletato contro il CNF – Consiglio Nazionale Forense -; in secondo luogo ricostruisce la normativa circa le incompatibilità tra la professione forense e le altre professioni, sulla base del disposto normativo. In particolare, anche in applicazione del divieto di analogia circa le eccezioni normative, il Supremo Collegio ricorda che

Gli unici casi nei quali è consentita la contemporanea iscrizione sono quelli riguardanti l’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’albo dei consulenti del lavoro, l’elenco dei pubblicisti e il registro dei revisori contabili. Sussiste pertanto incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e quella all’albo dei geometri, non essendo questa ipotesi ricom-presa tra quelle, eccezionali, per le quali il legislatore ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione.

Per le categorie di incompatibilità, quindi, non conta minimamente il reddito prodotto, la continuità nell’esercizio della professione alternativa a quella forense, la dimensione quantitativa delle prestazioni di consulenza, essendo sufficiente la mera iscrizione a rendere incompatibile il soggetto con la professione forense – principio che non viola nemmeno il diritto della concorrenza in sede comunitaria, essendo preposto ad un esercizio serio della professione di avvocato:

in tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), è sufficiente l’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest’ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l’incompatibilità quanto all’iscrizione all’albo degli avvocati (anche all’elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinchè tale situazione si verifichi, che la differente attività quella di geometra – sia svolta continuativamente o professionalmente.

Al di fuori delle eccezioni precise stabilite dalla legge – circa le quali si ricorda che

l’Ordinamento della professione forense prevede, per un verso, che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio”; per l’altro, consente “l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”.

non esiste alcuna compatibilità, nemmeno se si sostiene l’esercizio sporadico dell’attività alternativa.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 26 gennaio 2017

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