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Multa stradale: il giudice di pace deve attenersi ai fatti allegati

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Il Giudice di Pace non può “allargare” l’argomentazione a fatti non invocati dalle parti e non può decidere sulla base di eccezioni non sottoposte al contraddittorio.

E’ accaduto, quindi, che fosse dichiarata nulla la sentenza di un Giudice di Pace italiano, il tutto con Trib. Frosinone, Sent., 15-11-2016, che stabilisce la nullità della sentenza del Giudice di Pace su una questione di sanzioni per eccesso di velocità. Il Giudice, infatti, aveva annullato il verbale di contestazione dei Vigili sostenendo:

a) siccome il limite di 50 kmh non risulta uniformemente stabilito lungo la strada, il rallentare per rispettare il limite medesimo sarebbe pericoloso per la circolazione; b) non vi è prova della regolarità della segnaletica indicante i limiti di velocità e la presenza della postazione di controllo della stessa.

Il problema, secondo il Tribunale, è che l’idea che il rapido rallentamento del veicolo in prossimità del centro abitato fosse pericoloso per la circolazione, oltre a non essere stata dimostrata, non era nemmeno stata invocata dal cittadino ricorrente, ma semplicemente era stata introdotta dal giudice di pace che invece dovrebbe essere un organo terzo ed imparziale.

Spiega bene il Tribunale quando il giudice può procedere d’ufficio con una argomentazione:

Come è noto (Cass. Civ., n. 10353/16; Cass. Civ., n. 4135/07), il giudice può sollevare d’ufficio anche le eccezioni non formulate dalle parti, purché: a) non si tratti di eccezioni cc.dd. in “senso stretto”; b) tutti i fatti costitutivi dell’eccezione risultino dagli atti del processo; c) qualora uno o più di detti fatti richiedano prove – anche logiche – diverse da quelle già acquisite, prima di decidere la causa solleciti il contraddittorio delle parti sull’eccezione formulata. Ove ciò non accada, infatti, la sentenza è nulla o perché il giudice non era legittimato per legge a sollevare d’ufficio l’eccezione (ipotesi di eccezione c.d. “in senso stretto”), oppure perché ha illegittimamente emesso una c.d. “sentenza della terza via”, ossia una pronuncia fondata su un’eccezione non sollevata dalle parti – ma dal giudice terzo – e su cui le stesse non hanno avuto modo di contraddire (ipotesi di eccezione in senso lato o rilevabile ex officio richiedente prove nuove).

Fuori di questi casi, nei quali in qualche modo il contraddittorio tra le parti si svolge sul punto considerato, il giudice non può certo invocare motivazioni estranee al giudizio, senza che su di esse le parti abbiano invocato il motivo o detto la loro. Pertanto, la sentenza era dichiarata nulla, in quanto il giudice aveva annullato la multa sostenendo che fosse pericoloso rallentare in zona.

Ma questa idea, quella che fosse pericoloso rallentare in prossimità del cartello dei 50 km/h, abbisognava di una prova specifica relativamente ad almeno uno dei suoi fatti costitutivi, vale a dire l’accertamento (quantomeno sulla base di un esame di idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi) della effettiva pericolosità della suddetta condotta (il rallentare repentinamente su quello specifico tratto di strada dando per presupposto il rispetto della c.d. “distanza di sicurezza”), la quale mai è stata acquisita agli atti del processo.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 30 novembre 2016

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