Una Banca è stata condannata con ordinanza Trib. Vasto, Ord., 20-12-2016 per non essersi presentata al primo incontro di mediazione civile obbligatoria.
Succede spesso anche a Torino, specialmente con condomini e banche. Molti istituti, infatti, ritengono di poter non partecipare al primo incontro di mediazione civile obbligatoria che si tiene davanti ad un organismo terzo, ad esempio un organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine di Torino. Questo comportamento irresponsabile, sia pure preceduto da una comunicazione contenente i motivi della non partecipazione, è la causa di molti fallimenti dell’istituto della mediazione, che invece in determinate materie mostra di funzionare egregiamente. La ratio della norma è la partecipazione, infatti il DLT 04/03/2010, n. 28 ha fondato l’istituto della mediazione civile proprio sulla finalità di ottenere le condizioni per un accordo che eviti concretamente la causa in tribunale.
Il Giudice, quindi, conferma, in punto conseguenze, irrogando poi la sanzione di pagamento a carico della Banca – la controversia verteva su interessi usurari presunti in materia di mutuo -:
A tale riguardo, è opportuno precisare che la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010.
L’ordinanza del Tribunale citato non fa altro che applicare la legge, anche se ci si deve chiedere se sanzioni così ridotte possano costituire un efficace deterrente per la mancata partecipazione alla mediazione. Il Tribunale precisa anche che la sanzione viene considerata slegata dall’esito della causa, quindi irrogabile anche in momento anteriore alla sentenza e riserva di valutare il comportamento della Banca, che dopo aver disertato completamente la mediazione, chiede poi in prima udienza un rinvio per trattative. Il che ha poco senso, considerato che la mediazione avverrebbe davanti non ad un giudice, ma ad un organo imparziale con specifica formazione negoziale e non giudiziaria e libertà totale delle parti di esprimersi.
4. Per tali motivi, visto che la parte invitata non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, una pronunciata di condanna della stessa (che si è ritualmente costituita in giudizio) al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La lettera della citata disposizione, in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 24 dicembre 2016