Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 21-11-2017) 20-12-2017, n. 30540 dà occasione di una riflessione su questo punto: quando il figlio ha diritto al mantenimento anche se ha oltrepassato la maggiore età? Si tratta di una ordinanza che si pronuncia su una situazione particolare. Il figlio non riusciva a raggiungere l’indipendenza economica, in quanto in giovane età era stato inserito dal padre all’interno della sua azienda.
L’assegno di alimenti al figlio, come è noto, è dovuto anche oltre la maggiore età, se il figlio non raggiunge l’indipendenza economica. Il problema, però, è stabilire quando il figlio rifiuta ingiustificatamente delle proposte di lavoro.
Ora, dalle sentenze che precedono questa ordinanza si capisce chiaramente che l’inserimento del figlio in giovane età nell’azienda di famiglia, che lo renda incapace di avere una sua indipendenza anche per effetto del fallimento di questo tentativo dovuto ai rapporti conflittuali padre-figlio, rappresenta un motivo di esenzione del figlio da responsabilità.
Si legge, infatti:
l’inserimento di un figlio ancora studente universitario, di giovane età, in un universo produttivo-aziendale di cui sia titolare lo stesso genitore, che con lui sia in conflitto, cessa di essere un’occasione lavorativa ordinaria e si trasforma, più propriamente, in una fase della dialettica genitore-figlio, non potendo assumere il significato di un ordinario inserimento lavorativo, sicchè esso, come tale, non testimonia nè di un inserimento stabile nel mondo del lavoro nè di un suo problematico approccio ad esso.
Ricordiamo i precedenti in materia: Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 03-02-2017) 26-04-2017, n. 10207
E’ fondamentale, quindi, che il figlio raggiunga l’indipendenza economica dal genitore, in tal caso non avrà diritto al mantenimento.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 12 gennaio 2018