Vai al contenuto

Mantenimento al coniuge: quando è riconosciuto?

citare-agenzia-immobiliare

La Corte di appello civile Torino, 18 novembre 2017, n. 2461 ha fatto chiarezza in merito alle situazioni familiari: quando è dovuto l’assegno di mantenimento al coniuge?

Chiunque si avvicini al divorzio, si accosti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, si pone la domanda se gli è o meno dovuto un assegno di mantenimento da imporre al coniuge. La giurisprudenza individua due fasi logiche: il “se” l’assegno è dovuto e il “quanto”.

In sede di divorzio, l’onere della prova spetta al richiedente, il quale deve comunque dimostrare in modo stringente che ha diritto all’assegno in quanto ne ha realmente e concretamente bisogno. Non si accede a discutere del quanto, se non si prova il se. Bisogna accertare

se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento all'”indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione

In questo caso la Corte d’Appello di Torino fa notare che la richiedente moglie

non si preoccupa tanto di provare la propria situazione, che è l’unico presupposto di tale fase, ma quella dell’ex marito, prova che attiene evidentemente invece alla fase del quantum, alla quale peraltro non si perviene, se non si stabilisce che un assegno debba spettare.

Questo è noto all’avvocato divorzista: non è possibile chiedere un mantenimento senza dimostrare che si ha diritto ad esso, in quanto ne sussistono i requisiti di legge. Le condizioni economiche del coniuge obbligato, invece, vengono in considerazione in merito al quanto si chiede, ma a questa valutazione non si perviene se non si è superato il primo scoglio costituito dalla dimostrazione che si ha necessità del mantenimento.

La conclusione, quindi, è che

Poiché tale prova, anche a fronte delle contestazioni dell’appellante, manca, è chiaro che mancano i presupposti per il riconoscimento alla moglie di un assegno di mantenimento.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 7 maggio 2018

Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button