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Locazioni a Torino: il regime della cedolare secca, cosa c’è da sapere

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E’ ormai un sistema fiscale di imposizione abbastanza diffuso a Torino: la cosiddetta cedolare secca. Ma cos’è e soprattutto quando si può applicare?

Risponde l’avvocato immobiliarista a Torino: la cedolare secca ha preso origine dall’art. 3 DLT 14/03/2011, n. 23, che ha espressamente previsto:

2.  A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo

Si riassumono, quindi, le condizioni applicative previste dalla disposizione.

  1. E’ una scelta del locatore;
  2. Sostituisce tutte le imposte, comprese quelle di registro e di bollo relative alla locazione;
  3. E’ calcolata come aliquota dell’ammontare complessivo dei canoni.

Alcuni chiarimenti vengono dalla giurisprudenza tributaria e civile. Anzitutto la cedolare è optabile anche nell’ipotesi in cui la locazione, abitativa, sia fatta con un conduttore che non sia un privato, ma impresa o professionista; purché, ovviamente, si tratti di un contratto di locazione abitativa.

In ogni caso, i requisiti di applicabilità sono che:

– il locatore sia una persona fisica che non agisca in regime di impresa o di libera professione,

– l’unità immobiliare locata sia abitativa e destinata ad uso abitativo; condizioni che risultano tutte soddisfatte nella fattispecie concreta dedotta in giudizio.

Coloro che possiedono immobili e intendano sottoscrivere contratti di locazione o affitto si possono rivolgere al consulente legale immobiliare, allo studio legale immobiliare o all’avvocato immobiliarista e ottenere così un consiglio anche sugli aspetti fiscali della locazione.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 5 gennaio 2018

 

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