Arrivano richieste da tutta Italia per quanto riguarda la locazione, lo scioglimento del contratto e l’imposta di registro; si tratta degli aspetti fiscali del contratto di locazione.
In passato abbiamo analizzato i rapporti tra sfratto e imposta di registro.
Vediamo, quindi, di fornire alcune rapide indicazioni, che ovviamente bisognerà aggiornare di volta in volta.
Che cosa fare nel caso di scioglimento anticipato del contratto?
Innanzitutto ricordiamo che in caso di risoluzione anticipata del contratto, è dovuta l’imposta di registro. Infatti, il contratto dovrebbe avere una durata prestabilita, in quanto le locazioni vengono disciplinate da apposite leggi che regolano anche la durata specifica di ogni singolo contratto.
Nella maggior parte dei casi, se il contratto si scioglie senza corrispettivi e comunque in modo automatico per effetto di clausole oppure per un mutuo dissenso (un accordo di scioglimento), è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa (ora € 67,00); in casi diversi, quando vi è un corrispettivo – buonuscita o altro – è prevista l’imposta proporzionale con aliquota classica – 2 % tra privati, 1 % con impresa soggetta ad i.v.a., che si applica sul corrispettivo.
Che adempimenti bisogna eseguire?
La maggior parte degli adempimenti di comunicazione dello scioglimento della locazione all’Agenzia delle Entrate si possono eseguire in telematico, in ogni caso vi sono specifiche comunicazioni da fare. Il pagamento dell’imposta avviene entro 30 giorni dalla risoluzione. Questo vale anche per il caso in cui lo scioglimento sia sostituito dall’ordinanza di sfratto emanata dal Tribunale.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 3 gennaio 2023