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Le nuove adozioni: il ruolo dell’affidatario

Approvate definitivamente il 14 ottobre 2015, anche se non ancora promulgate, le nuove norme che dispongono “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare” – http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45378.htm -.

Nonostante il tema più all’ordine del giorno siano le adozioni alle cosiddette unioni civili, la disciplina che rinnova il regime delle adozioni è piuttosto importante. L’iniziativa legislativa è partita da Francesca Puglisi, responsabile nazionale Scuola del PD.

E’ disponibile sul sito del Senato il link al pdf del disegno di legge, che ora riassumeremo in punto: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906378.pdf

1. La prima novità è la corsia preferenziale della famiglia affidataria, nell’ipotesi in cui si verifichino i presupposti dell’adozione. In poche parole, si privilegia la famiglia affidataria, qualora sia stato dichiarato lo stato di abbandono del minorenne. Verrebbe, così, modificato, ovviamente, l’art. 4 della Legge sulle Adozioni. L’adottabilità viene dichiarata nell’ipotesi di impossibilità di ristabilire i legami con la famiglia naturale di origine. In questo caso, quindi, sempre che la famiglia affidataria ne abbia i requisiti – quelli di cui all’art. 6 della Legge sulle Adozioni del 1983 -, viene appunto privilegiata la famiglia affidataria; essa viene messa al centro della riforma di questo articolo di legge, anche perchè nell’ipotesi opposta in cui l’affidato torni ad avere rapporti con la famiglia di origine o venga adottato da altre famiglie, dovranno essere conservati quei rapporti affettivi che si erano instaurati con la famiglia affidataria.  Il disegno di legge rammenta che la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, causa n. 16318/2007 ha condannato l’Italia al risarcimento danni per una coppia che, appunto, affidataria, si era poi vista negare l’adozione. E’ quindi un po’ più, ormai, che una legittima aspettativa, quella della famiglia affidataria.

2. La “centralità” della famiglia affidataria si nota anche nell’introduzione della legittimazione degli affidatari a livello processuale: devono essere coinvolti, quindi, in tutte le cause e in tutti i procedimenti aventi ad oggetto l’interesse del minorenne affidato – art. 2 disegno di legge approvato -.

3. Il comma 1, art. 25 Legge sulle Adozioni si applicherà anche in caso di prolungato affidamento.

4. Infine, nell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 Legge del 1983 n. 184, si precisa che nel caso indicato alla lettera a) – si ricorda che nell’adozione in casi particolari non è richiesto lo stato di abbandono – si valuta positivamente il rapporto con l’affidatario nella misura in cui esso abbia creato un legame affettivo significativo.

Articolo redatto a Torino il 29 ottobre 2015 da Studio Duchemino

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