Oggi parliamo delle 4 regole della tassa rifiuti del conduttore.
In particolare, ci concentreremo sul rapporto tra inquilino e proprietario.
Chi deve pagare la tassa rifiuti del conduttore? Su che basi?
Quali sono le normative di riferimento da applicare?
Indice
- La prima regola: il soggetto passivo della tassa rifiuti
- Le 4 regole della tassa rifiuti del conduttore: seconda regola, niente responsabilità solidale
- Le 4 regole della tassa rifiuti del conduttore: esenzione totale!
- Le 4 regole della tassa rifiuti del conduttore: la doppia denuncia!
La prima regola: il soggetto passivo della tassa rifiuti
Per quanto riguarda il soggetto passivo1 della tassa rifiuti, quando c’è un affitto registrato, è noto che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo quanto previsto dall’art. 62 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed ora della TA.RI., secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 642 L. n. 147 del 2013, è dato dal possesso o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti.
Il riferimento al concetto di detenzione2 pone sicure indicazioni sull’effettivo obbligato in caso di locazione dell’immobile, dovendosi individuare nel conduttore, e non nel locatore, il detentore del cespite.
Di questo si ha indiretta conferma nella previsione di cui al comma 643 dello stesso art. 1 L. n. 147 del 2013, a norma della quale
“in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie“.
Si capisce che per la sola ipotesi di locazione di durata non superiore ai sei mesi obbligato al pagamento del tributo resta il proprietario, laddove per le restanti ipotesi lo stesso cede a carico del conduttore.
Le 4 regole della tassa rifiuti del conduttore: seconda regola, niente responsabilità solidale
Quando c’è un contratto di locazione in corso, non esiste alcuna solidarietà3 tra proprietario e inquilino, per quanto riguarda la tassa rifiuti.
Infatti, la legge ci dice, in modo alternativo, che la tassa rifiuti deve essere affrontata o dall’uno o dall’altro.
La legge predilige chi realmente e concretamente produce rifiuti.
Salvo casi particolarissimi, non si può trattare di entrambi.
Viene infatti in mente il caso di chi, pur essendo proprietario e avendo dato in affitto l’immobile, rimane a viverci dentro.
In ogni caso, la tassa rifiuti incombe sul detentore e va commisurata al nucleo degli occupanti, secondo i vari regolamenti locali.
Le 4 regole della tassa rifiuti del conduttore: esenzione totale!
In terza posizione, troviamo la regola dell’esenzione totale.
Infatti, molti si chiedono se la tassa rifiuti si possa non pagare per niente.
La legge è molto restrittiva, non fa riferimento a nessun’altra circostanza se non che l’immobile è inutilizzabile. Non quindi, se non viene usato.
Sono concetti molto diversi.
Ad esempio, sarà inutilizzabile un immobile in via di manutenzione o abbandonato, o privo di requisiti di abitabilità sostanziale, ma non lo sarà la classica seconda casa intitolata agli eredi e abbandonata perché nessuno si decide a farsela assegnare oppure la casa secondaria, se uno non ci si reca mai.
Ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993,
“Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Ma chi lo deve dimostrare?
Il contribuente deve dimostrarlo, vincendo quello che si presume, cioè si parte sempre dalla presunzione che un immobile produca rifiuti. Bisogna dare la prova contraria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità,
“l’art. 62, comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal secondo comma del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. (Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 13 novembre 2017, n. 26719).
Le 4 regole della tassa rifiuti del conduttore: la doppia denuncia!
Incombe, in quarta posizione, sul proprietario denunciare l’affitto, quindi una variazione e sull’inquilino fare la denuncia TARI indicando chi occupa l’immobile, altrimenti non ci si può lamentare delle sanzioni che arriveranno.
Infatti, l’art. 70, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che
“La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione (…)”.
In definitiva, se si hanno ancora dubbi, bisogna chiedere una consulenza legale, che potrà chiarire le idee.
E’ importante, infatti, ricordare che ogni ritardo nel denunciare variazioni, locazioni o altro, può portare anche dopo anni a sanzioni e accertamenti impositivi, contro cui sarà difficile fare ricorso e vincerlo.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 18 novembre 2024
- Per soggetto passivo si intende colui che deve per legge pagare la tassa, cioè colui sul quale ricade l’obbligo impositivo ↩︎
- Il detentore è colui che detiene un immobile, riconoscendo implicitamente che un altro è il reale proprietario ↩︎
- Obbligato solidale è colui a cui si può chiedere il pagamento dell’intera obbligazione ↩︎