Oggi ci occupiamo nuovamente di riconciliazione dei coniugi. Lo abbiamo già fatto il 21 dicembre 2018, quando ci siamo occupati di riconciliazione dei coniugi. Si tratta di uno dei temi che si pongono all’attenzione dell’avvocato per il divorzio in quanto la riconciliazione è un istituto che è previsto espressamente dal codice civile. Si verifica quando i due coniugi che hanno intrapreso un percorso di separazione personale intendono ristabilire quella convivenza e quel tipo di rapporto matrimoniale basato sulla reciproca assistenza che vigeva in precedenza.
Di questa tematica della riconciliazione dei coniugi gli avvocati per il divorzio si occupano specificamente sia nell’ipotesi in cui la riconciliazione avvenga durante la causa di separazione, ipotesi prevista dall’articolo 154 del codice civile, sia nell’ipotesi invece prevista dall’articolo 157 del codice civile, nella quale la riconciliazione avviene dopo che è terminato l’iter che ha portato alla separazione e quindi è stato emanato il provvedimento del giudice – la disposizione parla di “sentenza” -.
In poche parole é lo stesso Legislatore che si è preoccupato di prendere in considerazione, in una sorta di “favore” – favor – nei confronti della famiglia, questa ipotesi di conciliativa cercando di verificare tramite l’organo giudiziario che questo tipo di comportamento dei coniugi sia realmente fondato e non sia soltanto un comportamento di facciata.
Così, infatti, come può essere simulata la stessa separazione, con conseguenze anche penalistiche, così potrebbe essere simulata anche la riconciliazione.
Si dice tradizionalmente che se la riconciliazione avviene durante il processo di separazione, essa comporta, a norma dell’articolo 154 c.c., l’abbandono della domanda di separazione già proposta. Siccome la domanda di separazione si presenta con il ricorso è abbastanza evidente che con il deposito del ricorso e la sua notifica successiva alla controparte si instauri il contraddittorio, ma già con il deposito del ricorso la causa è pendente e la riconciliazione avviene durante la pendenza della causa, quando cioè il ricorso é stato depositato.
A questo punto si pone il problema di che cosa si intenda per abbandono della domanda di separazione personale. L’effetto è chiaramente di tipo processuale innanzitutto come è sempre stato ricordato dalla giurisprudenza, in quanto è fondamentale capire che questo effetto si produce nel mondo processuale di tutti quegli eventi, che avvengono all’interno della sequenza degli atti che portano alla separazione o che porteranno alle separazione.
Non avviene principalmente nell’ambito del merito e non comporta l’estinzione di uno stato di separazione che si è già realizzato, facendo peraltro le dovute eccezioni. Anche nel caso in cui la riconciliazione dei coniugi avvenga durante il processo a norma dell’articolo 154 c.c., al di là dell’effetto processuale di far cadere la domanda e ciò attraverso una eccezione in senso proprio, in quanto il giudice non può rilevare d’ufficio la questione, è possibile ritenere che i coniugi subiscano anche un effetto sostanziale con riferimento alle cause di separazione invocate fino a quel momento. Si intende dire, infatti, che i coniugi non potranno più invocare le stesse motivazioni di separazione che hanno invocato nel processo che si estingue, proprio perché attraverso la riconciliazione dimostrano non solo di abbandonare la domanda, ma anche di abbandonare quella specifica domanda fondata e basata su quei specifici motivi che hanno invocato per sostenere l’intollerabilità della convivenza.
Per questo motivo i coniugi dovranno fare molta attenzione prima di compiere il passo della riconciliazione nel momento in cui hanno depositato il ricorso o comunque avviato la causa, ma questa non è ancora giunta a termine.
In questo caso si devono porre il dubbio se questa riconciliazione sia reale: il giudice dovrebbe oltretutto valutare anche la serietà di questo passaggio attraverso prove specifiche. Non sono neanche sufficienti rapporti sessuali tra coniugi ripresi, oppure una gravidanza, in quanto questi elementi non dimostrano in modo univoco la ricostituzione complessiva di una comunità di vita pari a quella del matrimonio. È bene quindi che i coniugi abbiano in mano elementi molto consistenti che dimostrino un impegno serio a ricostituire la vita familiare com’era prima del deposito del ricorso e quindi dell’inaugurazione della causa.
È chiaro ed evidente che, invece, l’articolo 157 del codice civile preveda il caso diverso in cui la riconciliazione avviene a causa terminata, tanto è vero che la norma dispone che
i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l’intervento del giudice con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
La norma fa riferimento al fatto che i coniugi si possono accordare, mentre nell’ipotesi descritta dall’articolo 154 – cioè l’ipotesi in cui la riconciliazione avvenga durante il processo – sembrerebbe farsi riferimento all’eccezione sollevata da uno dei due coniugi che per opporsi alla separazione invoca una riconciliazione in corso.
Sempre basandosi sulla norma di cui l’articolo 157 del codice civile si dice che sono i coniugi a poter far cessare gli effetti della sentenza di separazione, dando per scontato che la sentenza di separazione sia già avvenuta. In questo caso l’intervento del giudice non è necessario, strettamente, perché i coniugi possono con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione, quindi con comportamenti concludenti, dimostrare che hanno effettivamente avviato un percorso di riconciliazione ponendo in essere comportamenti tali che è impossibile sostenere l’esistenza di uno stato di separazione.
In questo caso, si è sempre parlato di riconciliazione in senso sostanziale e questa può realizzarsi anche con una dichiarazione espressa di riconciliazione, con un accordo diretto a rendere inefficace la separazione o addirittura con una condotta tacita, condotta che difficilmente si può ipotizzare davanti ad un giudice come nel caso previsto dall’articolo 154 nel quale le parti compaiono di fronte al giudice.
In questo particolare caso la coabitazione viene considerata un elemento sufficiente e valido su cui l’autorità giudiziaria può fondare il proprio convincimento come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione civile numero 12.314 del 25 maggio 2007.
La giurisprudenza ci tiene particolarmente a sottolineare che non è sufficiente l’elemento soggettivo dell’intenzione dei coniugi, in quanto la mera intenzione dei coniugi può essere un indizio importante che si deve però accompagnare ad un comportamento oggettivo. L’avvocato del divorzio valuterà in modo molto preciso cosa sottoporre al giudice, in quanto dovrà spiegare al cliente che non è sufficiente una generica intenzione di riconciliarsi con il coniuge, ma è necessaria una serie di fatti e comportamenti dai quali si desuma in modo assolutamente incompatibile allo stato di separazione che i coniugi intendono vivere insieme di nuovo e stabilire una coabitazione nuova.
La riconciliazione determina il venir meno automatico degli effetti della separazione che erano personali e patrimoniali, visto che in qualunque separazione si discute non soltanto delle questioni legate agli obblighi del matrimonio e quindi anche a quello di fedeltà, ma anche alle questioni patrimoniali legate agli assegni di mantenimento e quant’altro.
Anche la comunione legale si ricostituisce in modo del tutto automatico in quanto la dichiarazione di riconciliazione coniugale é annotata a margine dell’atto di matrimonio ed è iscritta nell’archivio informatico tenuto dall’ufficiale dello stato civile, affinché la riconciliazione sia opponibile ai terzi che non conoscendo nulla della vicenda devono poter essere messi nelle condizioni di conoscere le intenzioni e la condotta di vita dei coniugi.
Quando i coniugi intendono riconciliarsi, sia che lo facciano durante un processo di separazione sia che lo facciano dopo la sentenza di separazione, è necessario si rivolgano immediatamente al proprio avvocato di fiducia per il divorzio e chiedano delucidazioni su come avviare una procedura di questo tipo.
Pensiamo anche solo agli effetti che potrebbe avere una decisione di questo tipo sul contratto di locazione che si è trasferito per legge per via della successione legale al coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale. Pensiamo alle conseguenze sui figli che può avere una riconciliazione posta in essere davanti al giudice dopo che è terminata la vicenda processuale.
Una delle tante questioni che devono essere affrontate é il ritardo con cui di solito il cliente stesso avverte il proprio avvocato di fiducia per il divorzio, a causa di numerosi fattori che influiscono sulla sua decisione.
L’avvocato del divorzio dovrà quindi cercare di interpretare la volontà del suo cliente o dei suoi clienti e cercare di fornire una risposta adeguata anche di tipo processuale all’esigenza che si è venuta a creare proprio perché anche l’avvocato agisce nel superiore interesse della giustizia sostanziale per effetto del giuramento che effettua prima di intraprendere la professione.
L’adesione dell’avvocato ai valori costituzionali impone al medesimo di interpretare correttamente la volontà dei clienti anche quando questa sia per il favore del matrimonio e non per la separazione, informandoli però anche delle conseguenze a cui si va incontro rispetto la riconciliazione sotto tutti i profili degli ambiti che sono interessati dal problema.
Chiunque abbia intenzione di compiere il passo della separazione dovrebbe cercare uno studio legale. Torino è una città in cui abbondano gli studi legali.
In particolare vi sono moltissimi studi legali che si occupano di divorzi e separazioni e l’avvocato per la famiglia o l’avvocato della separazione o l’avvocato per il divorzio ha il compito di impegnare la propria competenza al fine di individuare correttamente la volontà delle parti e anche e soprattutto la volontà del suo cliente, sia nel senso della separazione personale dei coniugi di fronte ad una situazione totalmente intollerabile che si è venuta a creare nella compagine familiare, sia alla luce della volontà del cliente di cambiare idea, favorendo quindi una riconciliazione che va soprattutto a vantaggio dei figli.
Ricordiamo anche che uno dei motivi per cui ci si separa é l’interesse superiore dei figli.
Essi non devono subire pregiudizio dalla convivenza forzata di due coniugi che non vanno d’accordo e infatti lo stesso giudice deve valutare gli effetti della convivenza forzata sia sui coniugi sia sui figli.
Ma proprio l’istituto della riconciliazione mira a tutelare anche il figlio specialmente se minorenne, in quanto garantisce al medesimo la ricostituzione nelle forme di legge e in forme sufficientemente tutelate, della compagine familiare nella quale il figlio è nato e cresciuto.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 6 gennaio 2019