Oggi ci occupiamo di riconciliazione dei coniugi.
La riconciliazione è prevista espressamente dall’articolo 157 del codice civile. L’avvocato della separazione affronta quotidianamente casi di questo tipo. Ci sono infatti coniugi che dopo un’esperienza negativa legata a vertenze giudiziarie e denunce decidono di riconciliarsi e non dare corso alla separazione legale dei coniugi. La cosa si complica quando questo avviene durante un processo già iniziato, nel quale la riconciliazione porrebbe fine ad ogni questione sia stata sollevata nel corso della causa.
È importante premettere che la separazione personale dei coniugi comporta il venir meno della coabitazione su autorizzazione del Presidente del Tribunale all’udienza presidenziale, alla quale i coniugi compaiono e nella quale vengono interrogati. È chiaro che i coniugi sono sempre liberi di cambiare atteggiamento o riconciliarsi. L’articolo 157 del codice civile ha previsto espressamente la possibilità che i coniugi ritornino insieme.
La norma dice, infatti, che i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l’intervento del giudice con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Questa norma si riferisce al caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di separazione da parte del tribunale. L’avvocato divorzista o esperto di questioni matrimoniali consiglia di solito ai clienti di meditare un passo del genere.
La norma fa riferimento chiaramente ad una riconciliazione in senso sostanziale. La riconciliazione può essere espressa o tacita nel senso che può verificarsi con un’apposita dichiarazione oppure con un comportamento concludente incompatibile con lo stato di separazione. Bisogna però inevitabilmente osservare che l’istituto è finalizzato a eliminare gli effetti di una separazione che sia stata già pronunciata.
È necessario che i coniugi reinstaurino una vera e propria comunione di vita e non è sufficiente che si limitino a vedersi occasionalmente o conservino addirittura delle relazioni extraconiugali.
Il fatto che due coniugi si incontrino, spiega l’avvocato della famiglia a Torino, non costituisce una ripresa di vita comune né tantomeno lo potrebbe essere la condivisione di un appartamento perché non è sufficiente la condotta di chi semplicemente si incontra.
In seguito alla riconciliazione i coniugi potranno nuovamente separarsi ma questo solo per fatti che siano avvenuti successivamente a questa riconciliazione.
Solitamente il cliente individua un avvocato esperto in separazioni e divorzi a Torino ed è altamente utile che chieda un consiglio preventivo proprio per evitare che accadano conseguenze negative. Avendo già svolto un processo di separazione è necessario che i coniugi meditino profondamente questo passaggio, che peraltro è sempre invogliato dal sistema giuridico.
Ricordiamo anche che i coniugi potrebbero cambiare idea rispetto al fatto di separarsi anche durante il processo di separazione e magari quando già è stata depositata la cosiddetta memoria integrativa. In questo caso la mera riconciliazione dovrebbe funzionare come elemento estintivo del processo, salva la riproposizione della domanda.
Ricordiamo, comunque, e questo lo spiega bene l’avvocato della famiglia al cliente, che la riconciliazione comporta automaticamente la cessazione ex tunc (da allora) degli effetti personali e patrimoniali della separazione formalizzata e il ripristino dell’ordinario statuto dei rapporti come riconosce la dottrina ed è quindi evidente che la riconciliazione debba venire annotata a margine dell’atto di matrimonio per renderla pubblica.
Si è occupata di recente di questo caso Corte di cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2018, n. 1630, secondo la quale non è sufficiente appunto che i coniugi si reincontrino ogni tanto, ma è necessaria una vera e propria coabitazione.
Per quanto riguarda i diritti successori molti clienti chiedono all’avvocato esperto di separazioni se sia sufficiente la frequentazione dell’ex coniuge al fine di ottenere i diritti di eredità sul presupposto che gli effetti della separazione con addebito siano caduti, ma è la stessa Cassazione ad aver precisato che il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l’avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale.
È quindi evidente che la riconciliazione è un istituto che richiede presupposti ben precisi anche i fini probatori.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 21 dicembre 2018