Corte di cassazione civile del 13/12/2017 sez. V num. 29867 ha stabilito che le ASL possono fruire delle deduzioni dalla base imponibile dei costi sostenuti per l’assicurazione del personale dagli infortuni.
La contesa che è sorta tra le ASL – che sono enti equiparati alle amministrazioni pubbliche – e l’Agenzia delle Entrate riguarda il tentativo del Fisco di “aumentare” la base imponibile ai fini dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, includendovi anche i costi pagati dall’ASL per assicurare il personale contro gli infortuni. Questo tentativo è sfociato in una causa tributaria in primo e secondo grado, seguite dal ricorso in Cassazione del Fisco.
Si premette che l’articolo 3 del decreto legislativo 446 del 1997 spiega quali sono i soggetti “passivi” dell’IRAP:
3Soggetti passivi.1. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertano sono soggetti all’imposta:
a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico;c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34;e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;e bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
Il fatto che tali soggetti adottino il metodo retributivo, con conseguente determinazione della base imponibile alla stregua di un parametro che prescinde dalla sottrazione tra valore e costi della produzione (come avviene in base al metodo c.d analitico), non dimostra – come erroneamente sostenuto dall’Ufficio – che i contributi in questione, quali costi del personale, siano da considerare già espunti dal calcolo della base imponibile. Al contrario, il parametro costituito dalle retribuzioni va considerato, in base alla disciplina sopra richiamata, come equivalente, ai fini Irap, a quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione – diversi da quelli di cui all’art. 2425 n. 9 c.c.) e n. 10), lett. c) e d), 12) e 13).