Quando si può chiedere un risarcimento del danno nell’ipotesi in cui venga costruito vicino all’immobile un impianto che emette onde elettromagnetiche? La risposta è insita nell’art. 44 del D.P.R. 327/2001, secondo il quale: “è dovuta un’indennità al proprietario di un fondo che dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”. Ricordiamo, infatti, che una recente sentenza – Tribunale civile Piacenza, 2 novembre 2018, n. 709 – ha avuto modo di chiarire i termini della questione. Di solito accade che vi siano proprietari di immobili che dichiarano di essere danneggiati da opere pubbliche ingobranti, che emettono onde e cercano un avvocato immobiliarista a Torino che possa seguirli nella complessa vicenda che vede contrapporsi da una parte i valori della proprietà individuale, dall’altra i danni collaterali delle opere pubbliche o di pubblica utilità.
Nella vicenda analizzata dal tribunale di Piacenza alcuni proprietari avevano citato in giudizio una società che aveva installato vicino a loro una antenna alta 34 metri circa, che emetteva onde, deducendo un calo del valore degli immobili, anche perchè a seguito di tale opera diminuiva drasticamente la possibilità di costruire.
L’avvocato immobiliarista sa che il cliente ha bisogno di una soluzione duratura. In questo caso si era mosso chiedendo l’indennizzo e facendo leva proprio sulla norma citata. Di questa sussistevano, a detta dei giudici, tutti i presupposti. Non era una servitù, certamente, ma il valore degli immobili vicini era sceso drasticamente.
Gli avvocati immobiliaristi tendono a sottolineare sicuramente questo passaggio della sentenza, che comprende i presupposti applicativi dell’indennizzo:
Per rendere possibile la determinazione dell’indennità è necessario che vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:– l’opera sia stata realizzata in conformità alla progettazione e derivi da un’attività lecita della Pubblica Amministrazione;– la stessa imponga una servitù o la produzione di un danno permanente, che si concretizzi nella perdita o nella diminuzione di un diritto;– vi sia un “nesso eziologico” tra la realizzazione dell’opera pubblica e il danno.
garantire un adeguato ristoro economico per ogni tipo di intervento (legittimo) dell’amministrazione che incida negativamente sulla sfera giuridico-patrimoniale del privato senza, tuttavia, dare vita ad una vicenda espropriativa in senso stretto
la presenza della stazione radio base determini un impatto negativo non misurabile in termini di danni fisici, ma che si ripercuote esclusivamente sul valore dei beni immobili di loro proprietà, rendendoli meno appetibili dal punto di vista commerciale e causandone il deprezzamento.
Deve ritenersi rientrante nel campo di applicazione dell’art. art. 44 D.P.R. 327/2001 anche il caso in cui un’unità immobile, in seguito alla realizzazione di un’opera pubblica, subisca una diminuzione di valore (espropriazione larvata) per una variazione negativa, in termini percentuali, delle sue caratteristiche intrinseche (diritti o facoltà non marginali) che concorrono sia alla sua “godibilità”, che alla possibilità di disporne; tale riduzione si traduce in una minore appetibilità commerciale del bene stesso e, conseguentemente, in una perdita delle sue potenzialità economiche.
Buonasera, con la presente sono a richiedere se é possibile fare una consulenza per capire i miei diritti in materia di tutela della.mia famiglia, abitazione nei pressi di un ripetitore telefonico(80 metri).
In attesa di un Vostro riscontro.
Porgo cordiali saluti
Riccardo
Certo, è sufficiente compilare il form del sito: consulenza legale on line. Lo trova in alto a destra.