L’art. 34 legge Equo Canone dispone
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all’articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell’articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità.
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta al conduttore di immobili non abitativi qualora il contratto sia stato risolto non per sua causa.
Nota importante è che l’esecuzione dello sfratto è “condizionata” proprio al pagamento di tale indennità. Lo prevede espressamente la legge:
(comma 3)
L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità di cui al primo comma. L’indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all’inizio del nuovo esercizio.
Con Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 16/10/2017, n. 24285 si ribadisce, quindi, che
Nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, in cui l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata all’avvenuto versamento della indennità per l’avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della legge n. 392 del 1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anche solo nella forma dell’offerta reale non accettata, la ritenzione dell’immobile da parte del conduttore avviene “de iure” e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva dell’adempimento alla scadenza, dell’obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna ed il conseguente obbligo di risarcimento ai sensi dell’art. 1591 c.c.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 25 ottobre 2017