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Incidenti stradali: occhio alle agenzie per il risarcimento del danno

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Occhi aperti rispetto alle sempre più diffuse agenzie di risarcimento danni: se ne vedono ad ogni angolo delle strade, qui a Torino. Si tratta di agenzie che nella stragrande maggioranza dei casi si devono appoggiare ad un avvocato per recuperare il credito di un incidente stradale. Ma andiamo con ordine.

Quando avviene un sinistro stradale, va denunciato alla compagnia di assicurazione, tenendo presente che nella maggior parte dei casi si applica la procedura dell’indennizzo diretto, cioè una procedura secondo cui in determinate situazioni è la propria assicurazione a pagare il danno, rivalendosi poi sulla compagnia del responsabile del sinistro.

Sono sorte negli ultimi anni molte agenzie per ottenere il risarcimento del danno in svariate materie, sia nei sinistri stradali, sia in materia di responsabilità medica, sia per le cadute lungo le strade. Insomma, queste agenzie promettono di svolgere l’iter per il recupero del danno; tuttavia, in moltissimi casi i titolari di esse non hanno alcuna preparazione specifica, nè alcun titolo di studio specifico per il settore legale. In realtà, è molto diffusa la prassi che questi titolari trattino direttamente con le assicurazioni, mettendo in piedi veri imperi del risarcimento del danno. Succede abitualmente anche a Torino, mediante accordi con le carrozzerie stesse; tuttavia è bene precisare che chi si rivolge a queste agenzie non ha alcuna garanzia di veder soddisfatto il proprio credito, specialmente in quelle situazioni in cui viene in gioco la preparazione professionale necessaria ad affrontare complesse tematiche come il danno alla persona. E’ quindi bene tenere gli occhi ben aperti: non è detto che le agenzie di risarcimento sappiano concretamente nel modo più corretto a livello giuridico gestire le pratiche di risarcimento del danno, oltre al fatto che non hanno titoli particolari per ottenere le cosiddette “spese legali”.

In alcuni casi, che poi sono arrivati nelle aule giudiziarie – ci si riferisce, ad esempio, al noto caso che si è verificato a Lucca, che è stato trattato sia dal tribunale sia dalla corte d’appello – il titolare dell’agenzia del risarcimento si spaccia direttamente come avvocato, nei casi più gravi creando delle vere carte intestate di tipo legale e senza alcun titolo: sono quindi in gioco il falso materiale in scrittura privata e l’esercizio abusivo della professione di avvocato. Infatti, è bene chiarire che solo all’avvocato spettano, per legge, determinate attività, il patrocinio avanti le corti e i tribunali in primis e la consulenza stragiudiziale (quindi quella fuori delle aule di tribunale), se esercitata continuativamente.

Nel 2011 Cass. pen. Sez. Unite, 15/12/2011, n. 11545  ha stabilito senza ombra di dubbio che

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di commercialista)

La Cassazione fornisce, quindi, le indicazioni fondamentali: il cliente deve indagare e verificare a che titolo l’agenzia di risarcimento danni svolge la propria attività, anche per non andare incontro a spiacevoli conseguenze. Perchè, infatti, il cliente dovrebbe pagare all’agenzia spese legali non dovute, in quanto non è stata svolta alcuna attività che è coperta dalla garanzia di legge di essere propriamente una consulenza legale? Perchè il cliente dovrebbe affidare una pratica a queste agenzie, specialmente quando ha subito un danno grave in un incidente stradale e vuole recuperare il danno completo? Che garanzie danno le agenzie di risarcimento del danno in merito alla competenza specifica necessaria a trattare un sinistro stradale?

La Suprema Corte è quindi tornata sull’argomento, confermando l’orientamento relativo all’esercizio abusivo della professione di avvocato – Cassazione penale, sezione V, sentenza 17 febbraio 2017, n. 7630  -. Solo l’avvocato, infatti, avendo il titolo abilitativo e avendo sostenuto un esame specifico di abilitazione alla professione forense e legale (la rappresentanza e assistenza legale) ha la facoltà di difendere il cliente in determinati tipi di controversia.

Quando un’agenzia per il risarcimento dei danni incassa somme e fa firmare quietanze ai clienti sta svolgendo l’attività del procuratore legale, che richiede il superamento dell’esame di Stato e poi anche l’iscrizione al relativo albo professionale. Non è quindi consentito a dette agenzie appropriarsi dell’attività, non fosse altro perchè gli avvocati forniscono una garanzia circa il servizio svolto, che discende dal superamento di un esame di abilitazione professionale.

Per quanto riguarda le agenzie di risarcimento, bisogna tenere conto che molte si organizzano con un proprio avvocato di fiducia, in modo da non incontrare “problemi”. Ma il cliente deve comunque sapere che la trattazione dei sinistri stradali, o delle pratiche di risarcimento del danno, le procedure di mediazione civile obbligatoria o facoltativa e la negoziazione assistita, le attività svolte nelle aule dei tribunali sono di competenza specifica dell’avvocato, a cui bisogna rivolgersi, anche a Torino, quando si è vittima di un incidente stradale. E’ l’avvocato, infatti, che fornisce in modo corretto le informazioni necessarie ed è sempre l’avvocato che ha il potere di legge di incassare somme e fare firmare quietanze, assistendo il cliente in ogni fase della delicata procedura di risarcimento del danno. Le grandi discussioni teoriche degli ultimi decenni e inerenti il risarcimento del danno alla persona necessitano inevitabilmente di una preparazione specifica, che possiede solo il legale.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’8 marzo 2017

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