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Imposta di registro pagata al Notaio: responsabile il contribuente

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Non basta che si sia pagata l’imposta di registro al Notaio, in occasione di un atto di compravendita immobiliare, perchè il contribuente resta obbligato se il Notaio non versa l’importo allo Stato.

Lo ha stabilito una commissione tributaria – Commiss. Trib. Reg. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-12-2016, n. 630 -, che richiama i principi che regolano la materia, in primo luogo la solidarietà passiva incombente in materia di imposta di registro. Il vero soggetto cui spetta il pagamento dell’imposta è chi partecipa all’atto come contraente. In effetti:

“in tema di imposta di registro il notaio rogante che in sede di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d’imposta ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano sempre le parti sostanziali dell’atto alle quali è legittimamente notificato l’avviso di liquidazione” (Cass. Civ., Sez. V, 21/06/2016 n. 12755)

Se il Notaio, che pure è sostituto di imposta, non versa l’importo allo Stato, ciò non esclude che il soggetto di imposta vi sia tenuto. Può, quindi, essere chiamato a pagare due volte la stessa imposta, potendo l’Agenzia delle Entrate scegliere a quale soggetto fare riferimento per escutere l’imposta, salvo il naturale regresso accordato contro il Notaio.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 24 dicembre 2016

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