La voltura catastale di un immobile indica accettazione dell’eredità? Lo studio legale a Torino si è occupato variamente di questo problema e la giurisprudenza è quantomai chiara: la risposta è no.
La voltura catastale è l’adempimento con cui un immobile cambia di intestazione al Catasto. Tale adempimento va ottemperato entro 30 giorni dalla dichiarazione di successione.
In un caso accaduto a Torino, il Tribunale, con ordinanza 7 marzo 2017 ha fatto chiarezza sull’argomento. Si trattava, in realtà, di un’ipotesi in cui l’interesse del ricorrente era quello di far dichiarare che la parte resistente avesse inglobato ai fini del pignoramento nel suo patrimonio un immobile per il solo fatto che l’aveva fatto volturare a sè. Ovviamente l’interesse c’era. Lo studio legale che si occupa di immobili a Torino spesso incontra casi simili: ci si chiede, infatti, se un soggetto risponda con i beni ereditati di un debito che possiede verso il creditore e se l’accettazione dell’eredità possa avvenire tacitamente anche con la semplice voltura catastale, adempimento chiaramente fiscale. Il Tribunale, però, anzitutto premette che per dichiarazione di successione si intende un adempimento che sicuramente ha solo valore fiscale, mentre secondo un certo orientamento della giurisprudenza, la voltura catastale potrebbe avere valore di accettazione tacita. Ma poi rigetta tale orientamento nel caso analizzato, precisando quanto segue:
ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 del D.Lgs. n. 346 del 1990 e 3, co. 2, del D.P.R. n. 650 del 1972, coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione – e, quindi, anche i chiamati all’eredità – devono domandare ed eseguire la voltura catastale entro il termine di 30 giorni dalla denuncia di successione (norma applicabile alle volture dei beni iscritti tanto nel catasto terreni quanto nel catasto edilizio urbano, in forza del rinvio operato dall’art. 14 d.P.R. cit.). Siffatto termine, essendo corredato da sanzione pecuniaria (art. 12 d.P.R. cit.), seppur di esiguo valore, assume valenza di termine perentorio, connotando come obbligatorio l’adempimento richiesto.
Qual è il punto fondamentale, quindi? Premesso che un erede deve accettare l’eredità, capita spesso che lo faccia tacitamente, senza tante formalità, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di non volere accettare. Tuttavia, la voltura catastale, come ricorda il Tribunale a Torino, è un atto dovuto. Ciò significa che tutti quelli che lo compiono entro trenta giorni dalla dichiarazione di successione, in realtà lo farebbero comunque, quindi non v’è quel collegamento logico univoco tra l’atto e la intenzione di accettare l’eredità.
Inoltre, si sa che le risultanze del Catasto non sono di tipo civilistico, non servono a stabilire la proprietà del bene. Semmai se si trattasse dell’Agenzia del Territorio, cioè la Conservatoria per i registri immobiliari, il discorso potrebbe essere diverso; ma le risultanze catastali sono al più indizi della proprietà, in determinate circostanze.
Il tribunale infatti specifica:
Si deve infine osservare, sotto un diverso profilo, come colga nel segno quell’orientamento dottrinale che nega l’idoneità della voltura catastale ad attribuire la proprietà degli immobili, dal momento che il Catasto, assolvendo unicamente funzioni di natura fiscale, non costituisce titolo formale, né fonte di prova piena della proprietà immobiliare, essendo l’attribuzione di quest’ultima rimessa in via esclusiva all’Agenzia del territorio ovvero l’ex Conservatoria dei registri immobiliari (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., 12 giugno 1987, n. 5135).
In ogni caso, va detto quindi che la voltura di per sè non significa una accettazione tacita dell’eredità, come potrebbe derivare dalla vendita del bene.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 26 maggio 2017