Vi è mai passato per la mente di cercare un avvocato immobiliarista a Torino e provincia prima di accingervi a stipulare un contratto di affitto? Probabilmente no: di solito, infatti, si ritiene di poter locare il proprio immobile con serenità senza dover scomodare l’avvocato immobiliarista. Alle volte è possibile, alle volte no.
Vediamo, però, alcuni rapidi concetti che solo l’avvocato immobiliarista potrà spiegarvi.
Soggetti del contratto possono essere più locatori e più conduttori o semplicemente solo uno. Ma quando vi siano più conduttori, sarà bene informarsi preventivamente dall’avvocato immobiliarista per sapere che cosa succede se uno dei conduttori smettesse di pagare. Un caso molto particolare è rappresentato dal contratto di locazione durante la cui vicenda uno dei coniugi intestatari, per effetto di separazione, cambia residenza. Anche in questo caso è bene consultare un immobiliarista per tempo.
Lo Studio Duchemino opera da anni come studio legale a Torino, ad Alpignano, a Pianezza, a Druento, a Givoletto, a Venaria (che ricade sotto Ivrea), a Savonera, a Rivoli, a Grugliasco, a Collegno e in tutta la cintura di Torino. La consulenza legale immobiliare è fondamentale quando si intende stipulare un affitto (locazione, se l’immobile non è economicamente produttivo).
Attenzione, quindi, quando il locatore vi chiederà di trovare una persona aggiuntiva a cui intestare il contratto, oppure vi chiederà un garante. Rientrano nella generale figura della “garanzia personale” la fideiussione, il contratto autonomo di garanzia, l’avallo, ….
Sempre all’inizio del contratto si colloca la cauzione. E’ un deposito di tre mensilità che alla fine del contratto, esattamente quando l’immobile viene rilasciato dal conduttore, deve essere restituito dal locatore con gli interessi. In questo caso è bene individuare un avvocato immobiliarista a Torino per farsi dire esattamente come muoversi circa la restituzione: nella prassi, infatti, accade di frequente che il locatore trattenga la cauzione sostenendo che il conduttore ha creato dei danni all’unità immobiliare.
Durante trattativa e sottoscrizione del contratto, le parti dovranno fare bene attenzione alla descrizione dell’immobile, in quanto secondo la giurisprudenza – Trib. civ.,Piacenza, 7 maggio 2019 –
La c.d. descrizione dell’immobile contenuta nel contratto di locazione non integra una semplice formula di stile inserita per consuetudine, bensì ha preciso significato sostanziale, integrando – a tutti gli effetti – una confessione stragiudiziale resa dal conduttore, una prova legale circa lo stato manutentivo del bene consegnatogli, destinata a fissare la portata esatta del dovere di diligenza che il conduttore deve osservare nell’uso del bene locato e per evitare all’esito della cessazione del contratto contestazioni in ordine al contenuto della prestazione di restituzione dovuta.
Ciò significa che quando si tratterà di restituire l’immobile ha valore probatorio preminente la descrizione dell’immobile locato effettuata dalle parti nel contratto, v. Cass. civ. 5 febbraio 2014, n. 2619.
Qualora, in violazione dell’art. 1590 c. c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori – Cass. civ., sez. , III-, 7 marzo 2019, n. 6596 -.
Sulla sospensione del canone per danni causati dal locatore, una recente sentenza – Cass. civ., sez. , III-, 25 giugno 2019, n. 16918 – ammette l’eccezione di inadempimento del conduttore, a patto che sia concretamente proporzionata all’inadempimento del locatore. Si tratta, però, di una pronuncia che si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, al contrario, il conduttore non può sospendere il pagamento del canone.
Per quanto riguarda la tassazione dei canoni non pagati, anche i canoni non percepiti per morosità del conduttore costituiscono reddito tassabile, fino a che non intervenga la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, v. le citate Cass. civ. 8 novembre 2017, n. 26447. Sarà onere del locatore dimostrare che il contratto si è interrotto per morosità.
Aggiungiamo ancora che molti si rivolgono all’avvocato immobiliarista e degli immobili chiedendo come comportarsi nell’ipotesi in cui il conduttore abbia svolto lavori durante la locazione e pretenda una indennità.
Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore all’indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell’art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore che non può desumersi da atti di tolleranza di costui, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà, anche tacita, mediante fatti concludenti, dai quali possa desumersi l’esplicita approvazione delle innovazioni.
In materia di mediazione civile locatizia sarà sempre necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste.
Per quanto riguarda le tasse contrattuali, è stato di recente stabilito – Cass. civ., sez. , U-, 8 marzo 2019, n. 6882 – che
La clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l’art. 53 Cost. – configurabile quando l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del primo – qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.
Come si può notare, molte sono le problematiche dei contratti di locazione ed è sempre bene rivolgersi ad un avvocato immobilista prima di stipulare qualunque accordo, sia dal lato del locatore sia da quello del conduttore. Trovare un avvocato immobiliarista ad Alpignano, Pianezza, Druento e in tutta la provincia di Torino sarà semplice, perchè basterà consultare i siti più comuni sull’argomento. L’importante è individuare un avvocato esperto di immobili e porre ogni quesito venga in mente prima di stipulare un contratto di cui ci si potrà pentire.
Articolo redatto a Torino e ad Alpignano da Studio Duchemino, Studio legale ad Alpignano e Torino il 2 settembre 2019