Sei un giovane genitore e hai problemi con l’ex compagno/a? E’ bene che ti rivolgi ad un avvocato a Torino. L’avvocato della famiglia e dei minorenni ti aiuterà ad intraprendere il percorso per regolamentare i rapporti con l’ex compagno o l’ex compagna.
Lo Studio Duchemino è attivo da anni nel contenzioso e nelle cause della famiglia e dei figli minorenni: chiedere un consulto sarà semplice e risulterà la strada giusta per avere giustizia.
Ricordiamo che quando un figlio nasce all’infuori del matrimonio, egli avrà le stesse esigenze di un figlio legittimo. Nemmeno la legge distingue più alcun vero e reale profilo tra figli legittimi e figli naturali.
Sarà quindi necessario conoscere alcune regole fondamentali sulla filiazione e capire come mai il genitore è sempre genitore e ha obblighi specifici verso il figlio che ha messo al mondo, anche se intende non assumere responsabilità specifiche verso l’ex compagno o l’ex compagna.
Gli obblighi verso il figlio non nascono dalla relazione con l’altro genitore, ma semplicemente dal dato biologico della relazione genitore-figlio.
Ricordiamo che secondo la giurisprudenza – Cass. civ., sez. , I, 4 novembre 2009, n. 23411 , R. c. M. ed altro.
In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell’art. 155 c.c., nella parte in cui prevede che la determinazione dell’assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
In poche parole, il giudice, su ricorso dell’interessato formulato con l’ausilio di un avvocato a Torino, potrà concedere un assegno.
Oltre a questo, cosa ancora più importante, si dovrà disciplinare tutta la tematica dell’affidamento, che spesso viene condiviso dai genitori, a meno che uno di essi esuli dalle proprie responsabilità per varie ragioni (trasferimento definitivo all’estero …).
Circa l’affidamento dei figli, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse del minore, stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata e il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo. L’adozione di tali provvedimenti da parte del giudice, è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e cio’ non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto.
Ricordiamo che di recente la Corte di Cassazione, con sentenza Corte di cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2019, n. 18222, ha specificato bene fino a dove si può spingere la pronuncia del giudice: non alle questioni circa la maturazione personale dei genitori, imponendo un percorso di psicoterapia. Ma si deve limitare, infatti, ad interventi per diminuire la conflittualità.
Qualora siate un giovane genitore in crisi perchè abbandonato dal compagno o dalla compagna e dobbiate tirare su un figlio, rivolgetevi immediatamente all’avvocato, cercandone uno a Torino o ad Alpignano e provincia: troverete la risposta che desiderate. Non bisogna, in questi casi, lasciare correre del tempo prezioso per lo sviluppo del figlio, ma intervenire rapidamente, anche con l’ausilio dell’assistenza sociale.
Articolo redatto a Torino e ad Alpignano da Studio Duchemino il 22 ottobre 2019