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Esenzione IRPEF per il sisma: il Fisco ci prova lo stesso

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Vicenda che avviene nel Sud Italia: una contribuente chiedeva nel 2009 il rimborso del 60 % dell’IRPEF in forza del vantaggio fiscale attribuitole come residente in zone terremotate.

L’istanza, però, era rigettata dall’Agenzia delle Entrate, che nonostante la situazione, richiedeva l’intero importo IRPEF alla cittadina. E perdeva la causa in primo grado. In secondo grado, la stessa Agenzia delle Entrate, conscia dell’errore fatto, riconosceva la cessazione della materia del contendere, ammettendo di avere sbagliato. In particolare, riconosceva la restituzione delle somme. Tuttavia, nel farlo, riconosceva alla contribuente solo una parte delle somme, tentando di trattenere la differenza.

Per questo la Commissione Regionale di Campobasso invocava il giudicato. In effetti, Commiss. Trib. Reg. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-12-2016, n. 633 afferma che non avendo il Fisco contestato il quanto della pretesa, ma avendo prima contestato e poi riconosciuto l’errore solo sul se della pretesa, in pratica aveva riconosciuto la verità sul merito e sulla quantificazione di quanto andava restituito.

Dice la Corte, infatti:

Conclusivamente, sul punto, è possibile affermare che quanto esposto dall’Ufficio nella memoria depositata il 25/11/2016 comporta, quale conseguenza, il riconoscimento della fondatezza della pretesa della contribuente alla restituzione delle somme (an debeatur) ed il riconoscimento di un importo di Euro 4.840,00, e dunque un riconoscimento solo parziale del quantum.

L’Agenzia delle Entrate, poi viene condannata sia a restituire tutto l’importo indebitamente richiesto e trattenuto, sia a rimborsare almeno simbolicamente una parte delle spese legali dell’appello, visto che il giudizio di appello veniva usato dal Fisco in una fase in cui normativa e giurisprudenza sui rimborsi pro sisma era ormai chiarissima.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 24 dicembre 2016

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