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Adempimenti ereditari: guida legale agli adempimenti

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De cuius è l’espressione con cui si indica il defunto.

Quando un parente muore molte persone non sanno che cosa devono fare.

Sicuramente pochi si rivolgono all’avvocato esperto di eredità.

Fare la denuncia di successione? Fare le volture catastali?

Quando e come muoversi nell’intricata normativa?

Molti confondono anche il ruolo del notaio con quello dell’avvocato.

Qual è la funzione di questa guida agli adempimenti ereditari?

Questa mini guida sulle eredità e successioni dovrebbe servire nel nostro intento a fornire almeno alcune indicazioni di base.

E’ ovvio che non ha alcuna pretesa di completezza, perché si tratta di argomenti sterminati.

Infatti, una consulenza legale specifica sarebbe la soluzione migliore.

Serve cioè a capire che cosa fare quando muore un parente, a chi rivolgersi e perché. E quando rivolgersi all’avvocato dell’eredità.

Quando qualcuno muore bisogna stabilire anzitutto se ha fatto testamento – potrebbe averlo anche in casa (cosiddetto testamento olografo scritto di suo pugno) o non ha fatto testamento. Nel primo caso il testamento va pubblicato dal notaio, quindi bisogna avvertire il notaio che la persona è defunta oppure portargli fisicamente il testamento rinvenuto in casa. Se non ha fatto testamento si applica la successione legittima – da non confondere assolutamente con la “quota” legittima. Essere eredi per legge e non per testamento significa essere anzitutto chiamati all’eredità in quanto “figli di”, o “coniugi di” o “parenti di”, sulla base degli atti e delle risultanze dello stato civile, che basta e avanza a dimostrare la chiamata ereditaria.

La legge, quindi, stabilisce quote e parti per i parenti che ereditano. Per conoscere queste quote è sempre bene rivolgersi all’avvocato esperto di eredità o al notaio.

L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. In alternativa all’accettazione tacita, il chiamato può accettare dal notaio o in tribunale. E’ considerato un atto di accettazione anche il ricorso giudiziario.

Così come, se il defunto era pieno di debiti, si può accettare con beneficio di inventario oppure si può rinunciare all’eredità. Sulle modalità della rinuncia è sempre meglio chiamare l’avvocato esperto di eredità.

Ricordiamo, poi, che eventuali debitori del morto non possono pagare agli eredi le somme prima della dichiarazione di successione (volgarmente chiamata denuncia di successione): l’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, pone in capo ai debitori del de cuius il divieto di pagare le somme agli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione. Il Fisco vuole giustamente indurre gli eredi a pagare le relative tasse prima di ricevere crediti del defunto, a meno che non esista qualche altra strada per evitare l’elusione fiscale. Si tratta di un rimedio indiretto, quasi una astreinte alla francese.

Ricordiamo anche che a livello di tasse, i valori indicati nella denuncia di successione non valgono a fini IMU – questo è ovvio nel fatto che presupposti delle imposte sono totalmente diversi, così come i soggetti che impongono.

Per quanto riguarda invece i debiti dell’eredità e la loro eventuale deduzione fiscale, è bene sapere che fiscalmente parlando il termine perentorio di tre anni previsto dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, costituendo un limite inderogabile al potere di deduzione e dimostrazione delle passività, al di fuori della regola generale per cui dette passività debbono essere dedotte e dimostrate fino alla presentazione della denuncia di successione, si riferisce inequivocabilmente non solo alle passività non indicate nella denuncia, ma anche a quelle già indicate, la cui deduzione è quindi subordinata a prove predeterminate da produrre entro termini decadenziali, senza che assuma alcun rilievo la possibilità, prevista dall’art. 30, comma 5, di invitare il contribuente ad integrare la dichiarazione, trattandosi di una mera facoltà dell’Ufficio”(Cass. civ., Sez. VI – 5, Ord., 06/10/2017, n. 23479; n. 23430/2007; n. 11147/2006; n. 801/2001).

Per quanto riguarda le agevolazioni prima casa, spetta al contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando una dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 28, entro 12 mesi dall’apertura della successione.

L’errata indicazione dei dati catastali nella denuncia di successione è un errore del professionista passibile di risarcimento danni. Ricordiamo, infatti, che al momento del testamento non è detto che il defunto abbia potuto indicare esattamente i dati catastali dei beni che lasciava agli eredi: spetta a costoro nella denuncia di successione essere precisi sul punto.

In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest’ultimo non abbia controllato se la stesura dell’atto (la dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d’arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. 

La prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità del Notaio che ha errato ad indicare i valori dei cespiti ereditari nella denuncia di successione decorre dalla data in cui l’amministrazione finanziaria ha contestato l’irregolarità e non da quella antecedente in cui è stata predisposta la denuncia: cioè da quando si verifica il danno.

Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

Chi ha crediti verso il defunto può agire verso gli eredi a patto che dimostri che hanno accettato. Anche in questo caso è meglio rivolgersi all’avvocato esperto di eredità per chiarire i contorni dell’accettazione a cui si è accennato sopra. Tale principio vale anche per i debiti tributari del defunto, le tasse cioè che non aveva ancora pagato. In passato la giurisprudenza era più leggera e ammetteva semplicemente la produzione della denuncia di successione, ma oggigiorno si richiede di dimostrare l’accettazione di eredità.

La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) la cui mancata osservanza potrà comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti, purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. In tale arco temporale è, fra l’altro, consentito ai contribuente correggere la dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione c.d. automatica e l’Ufficio non potrà ignorare la correzione, apportata uniformandosi ai parametri legali, perché così finirebbe per assoggettare il dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico.

L’Agenzia delle Entrate ha poi tre anni di tempo dalla dichiarazione di successione oppure dalla sua modifica – parliamo di modifiche serie che intervengono sulla delazione ereditaria – per accertarne la verità.

Legittimamente l’ufficio procede alla rettifica del valore dell’immobile sulla base delle valutazioni di mercato e degli indicatori OMI quando nella dichiarazione di successione è stato indicato un valore inferiore al valore automatico catastale ex art. 34, 5° comma, del d.lgs. n. 346 del 1990.

In generale, comunque, il contribuente potrà procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia delle entrate saranno tenuti a valutare tali rettifiche. Ricordiamo che la denuncia di successione fatta dall’erede non vale come confessione di fatti.

A norma dell’art. 65 d.p.r. 600/1973 gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.  Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

In altre parole, se gli eredi non fanno questa comunicazione, che non potrà essere sostituita dalla denuncia di successione, il Fisco che debba recuperare tributi e tasse dal defunto potrà notificare (cioè inviare) l’atto di accertamento a casa del defunto rivolgendolo impersonalmente e collettivamente agli eredi.

In materia di imposta sulle successioni, i beni culturali sono esclusi dall’attivo ereditario a condizione che venga presentata all’ufficio impositore l’attestazione, in allegato alla dichiarazione di successione, da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione derivanti da tale vincolo.

Per ogni dubbio legale o fiscale è sempre meglio chiamare l’avvocato esperto di eredità.

Questa mini guida fiscale e civile sulle eredità fornisce le indicazioni di massima, tuttavia solo l’avvocato immobiliarista o esperto di successioni potrà realmente, valutando la situazione, fornire le indicazioni specifiche richieste in materia di eredità e denuncia di successione.

Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino – staff SUCCESSIONI – il 28 settembre 2021

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