Le Sezioni Unite della Cassazione, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 (sentenza), confermano che i debiti di denaro vanno pagati presso il creditore unicamente se liquidi e cioè determinati nel loro ammontare fin dal contratto originario, o calcolabili senza margini di discrezionalità. Viene così risolto un contrasto tra sezioni della Cassazione, che considerano diversamente il concetto di liquidità.
A Torino la questione legale si è variamente posta, ad esempio nel caso analizzato anni fa da Trib. Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell., 15/10/2008, nel quale il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 e n. 3, c.c., e la formulazione della richiesta di risarcimento dei danni imponevano di considerare come luogo nel quale deve “eseguirsi” l’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio – priva dei requisiti di certezza e liquidità trattandosi di obbligazione da fatto illecito – il domicilio del debitore a sensi del comma 4 dell’art. 1182 c.c..
Andando con ordine, va premesso che secondo i due commi 3 e 4 dell’art. 1182 cod. civ.:
L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio [c.c. 43] che il creditore ha al tempo della scadenza [c.c. 1498, 1834, 1843]. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione [c.c. 1209] e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [c.c. 1219, n. 3].
Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [c.c. 1208, n. 6, 1245, 1278].
In sostanza, si possono verificare due casi: se il debito è liquido (determinato nel suo ammontare fin dall’inizio), ad esempio se il contratto prevede il pagamento di una somma di denaro ben precisa o calcolabile senza discrezionalità, si avvantaggia il creditore e il pagamento deve avvenire presso il suo domicilio. Al contrario, viene tutelato il debitore, cioè il creditore deve recarsi presso il domicilio del debitore e costui si libera offrendo la prestazione presso il proprio domicilio, considerata la difficoltà ulteriore che consiste nella necessità di “fissare” la cifra definitivamente.
La Corte di Cassazione, però, si era fatta protagonista di due indirizzi, uno storico e tradizionale, secondo cui per “debito liquido” si intende quello concretamente fissato fin dal contratto o dal titolo originario; uno più innovativo, secondo cui per debito liquido era sufficiente considerare il debito concretamente fissato nel suo ammontare anche solo dal creditore al momento di agire in giudizio, mediante la richiesta di una somma determinata.
Argomenti a favore di questo indirizzo innovativo (Cass. 7674/2005) sembravano soprattutto quelli legati alla domanda: se la domanda è il criterio base (art. 10 c.p.c.) per stabilire il valore della causa e la competenza territoriale e in generale l’esame avviene allo stato degli atti, senza indagini ulteriori, sembrava evidente che anche la questione delle obbligazioni pecuniarie potesse essere così risolta, affermando la sufficienza della domanda, cioè del debito così come liquidato direttamente dal creditore nella domanda iniziale del processo ai fini di determinare la competenza.
Le Sezioni Unite, però, confermano l’altro orientamento, sulla base di elementi sistematici molto pregnanti. L’art. 1219 II comma n. 3 stabilisce che:
Il debitore [c.c. 1220, 2943] è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito [c.c. 2043];
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione [c.c. 1460];
3) quando è scaduto il termine [c.c. 1183, 1184], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore [c.c. 1182]. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta [c.c. 1222].
In pratica, non è necessario costituire in mora (ritardo) il debitore nell’ipotesi in cui scada una obbligazione liquida di denaro, che va pagata presso il creditore. Se noi accedessimo, così, alla tesi secondo cui per liquido si intende anche solo il debito fissato dal creditore nella domanda, il debitore automaticamente cadrebbe nella mora anche in relazione a debiti che non sono concretamente determinati nel loro ammontare, ragion per cui pagherebbe le conseguenze della mora anche se non ha potuto adempiere per impossibilità a lui non imputabile.
Le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, concludono quindi per la conferma dell’orientamento tradizionale: solo ai debiti liquidi fin dal titolo originario (e non liquidi perchè il creditore ne ha fissato l’ammontare nell’atto di citazione) si applica la regola per cui essi vanno pagati presso il domicilio del creditore.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’1 dicembre 2016