Vai al contenuto

Divorzio: modifica normativa

Dal tempo degli studi di Paul Watzlawick sulla “pragmatica della comunicazione umana” ci si interroga su quali effetti il comportamento di un soggetto possa produrre, in termini di interazione, sul comportamento di un altro soggetto, destinatario della comunicazione. C’è, quindi, da chiedersi se le nuove norme in materia di scioglimento del nucleo familiare possano essere lette secondo la chiave interpretativa della “maggiore responsabilità”, che deriva dalla maggiore autonomia determinata dalla facilità e velocità nello scioglimento del vincolo, o viceversa. Resta il fatto che le opinioni sono variegate, perchè si tratta di situazioni ancora tutte da valutare sotto questo profilo.

E’ giunto in questi giorni a compimento l’iter che riguarda l’approvazione del cosiddetto divorzio rapido o divorzio “breve”.

Parliamo del fatto che in Gazzetta Ufficiale n. 107 di lunedì 11 maggio 2015 è stata pubblicata la l. n. 55/2015 recante le nuove «disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi», che entreranno in vigore il 26 maggio.

Già si parla di “precariato in famiglia”, ma forse si tratta di un’esagerazione. Si deve considerare, infatti, che le cose cambiano ben poco rispetto a prima, se non per i minori tempi di attesa dall’udienza di comparizione avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, ai fini del requisito temporale per il divorzio.

Si assottiglia, però, necessariamente la distinzione teorico-pratica tra l’istituto della separazione e quello del divorzio, considerato che molti hanno sempre dubitato di una concreta differenza ontologica: se la separazione conserva il vincolo, e il divorzio, invece, lo scioglie, la differenza di fatto appare molto sottile, permanendo su di un terreno più teorico che pratico, ovvero rectius più spirituale.

La modifica legislativa interviene negli stessi giorni in cui la Suprema Corte (Cassazione civile , sez. I, sentenza 03.04.2015 n° 6855) dispone l’impossibilità/abolizione dell’assegno divorzile, nel caso il coniuge instauri una nuova relazione di fatto. Decisione che si innesta sul precedente opposto orientamento, che preferiva più che altro la quiescenza dell’assegno, in attesa che, eventualmente, rivivesse il diritto nell’ipotesi di rottura della nuova convivenza.

Da una parte, anche in Europa, vi sono ordinamenti nei quali separazione e divorzio sono addirittura contestuali, o possono esserlo. Certamente, l’accelerazione del processo di scioglimento produrrà importanti conseguenze, come si diceva nell’incipit, sul comportamento dei coniugi adottato anche in sede di matrimonio. Nei giorni in cui l’Huffington Post (del 4 maggio 2015) dà la notizia di una coppia di fidanzati che, compagni per nove anni, avrebbero impiegato solo 48 ore per separarsi, ecco la nuova legge, che introduce una maggiore velocità nel passaggio dalla separazione al divorzio. E si sa che non sempre la fretta è buona consigliera.

La legge 06/05/2015, n. 55, art. 1, stabilisce:

1.  Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale»

L’art. 2, invece, incide sulla comunione legale dei coniugi:

1.  All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione»

Sul diritto transitorio l’art. 3 stabilisce, invece, che le norme suddette:

si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data

Alla luce di questa riflessione, non si può non tenere conto che si tratta di un argomento dalle variegate implicazioni etiche e religiose, considerato, come alcuni ricordano, quale tipo di regime abbia il divorzio nel diritto canonico e in altre realtà, come quella del ripudio islamico. Nella realtà islamica della donna libera (non della schiava), il matrimonio, per esempio, può essere sciolto per ripudio unilaterale del marito o per divorzio della moglie (previo accordo della donna con il marito, anche in ordine al risarcimento del danno che questa dovrà versare al medesimo).

Senza scendere nel dettaglio, è abbastanza verosimile ritenere che l’accelerazione dei tempi processuali non faccia altro che assimilare sempre più il divorzio ad un ripudio, atteso anche che è del tutto pacifica l’esistenza nell’ordinamento italiano, da molti anni, del divorzio “su iniziativa unilaterale”, essendo quindi da lì in poi solo più una questione di tempistiche.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 19 maggio 2015

Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button