E’ in discussione al Senato il d.d.l. 1504 bis recante “Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
In cosa consisterebbe il divorzio diretto? Leggiamo l’art. 1 del d.d.l., il quale prevede:
Art. 1. 1.Dopo l’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:«Art. 3-bis1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essererichiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziariacompetente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figlimaggiorenni incapaci o portatori dihandicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti»
Il primo punto fondamentale è la distinzione tra separazione (cessazione della coabitazione e degli obblighi principali del matrimonio) e divorzio (scioglimento del vincolo). Tradizionalmente la sequenza per lo scioglimento del matrimonio prevede la fase della separazione, con successivo scioglimento decorsi 3 anni dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale, oggi ridotti ad 1 anno.
Senza separarsi non si può divorziare. Tuttavia, il disegno di legge sul divorzio diretto sembra ricalcare lo schema adottato da altri Paesi anche europei, nei quali è possibile divorziare senza essersi prima separati. La norma porrebbe come limite l’esistenza di figli, con le specifiche indicate sopra.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’11 marzo 2016