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Divorzio diretto

E’ in discussione al Senato il d.d.l. 1504 bis recante “Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

In cosa consisterebbe il divorzio diretto? Leggiamo l’art. 1 del d.d.l., il quale prevede:

Art. 1. 1.
Dopo l’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:
«Art. 3-
bis
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere
richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria
competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli
maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti»

Il primo punto fondamentale è la distinzione tra separazione (cessazione della coabitazione e degli obblighi principali del matrimonio) e divorzio (scioglimento del vincolo). Tradizionalmente la sequenza per lo scioglimento del matrimonio prevede la fase della separazione, con successivo scioglimento decorsi 3 anni dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale, oggi ridotti ad 1 anno.

Senza separarsi non si può divorziare. Tuttavia, il disegno di legge sul divorzio diretto sembra ricalcare lo schema adottato da altri Paesi anche europei, nei quali è possibile divorziare senza essersi prima separati. La norma porrebbe come limite l’esistenza di figli, con le specifiche indicate sopra.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’11 marzo 2016

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