Piccoli cambiamenti in materia di dichiarazione di successione sono apportati dal decreto legislativo n. 175/2014, recante norme sulla “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”. Il decreto è stato pubblicato il 28 novembre 2014, sulla Gazzetta Ufficiale e si occupa di alcune semplificazioni in materia fiscale, a partire dalla cosiddetta dichiarazione dei redditi precompilata, già diffusa in alcuni Paesi europei e che agevolerebbe un po’ la vita dei cittadini, anche se probabilmente non di tutti.
Resta a parte la moda tutta italiana di riforme disorganiche, effettuate introducendo novità legislative in materia estranea al testo normativo. Ad esempio, il medesimo decreto di cui stiamo parlando abolisce l’obbligo di depositare l’atto di appello tributario, abrogando il secondo periodo del secondo comma dell’art. 53 DLT 31/12/1992, n. 546, il quale stabiliva:
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata
Ma vediamo, ora, le novità specificamente introdotte in materia di successioni. L’art. 11 del decreto citato apporta modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Consideriamo anzitutto il testo della norma che apporta le dette modifiche, il quale recita:
a) all’articolo 28:
1) al comma 6, dopo le parole: «diverso da quelli indicati all’articolo 13, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e dall’erogazione di rimborsi fiscali»;
2) al comma 7, le parole: «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;
b) all’articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.»;
c) all’articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione
Anzitutto, quindi, viene meno l’obbligo di dichiarazione di successione nei casi in cui l’attivo ereditario non superi € 100.000,00 (i vecchi cinquanta milioni sono aumentati e rivalutati) e non contenga immobili. Se contiene immobile, la denuncia è necessaria anche per le volture catastali. Ovviamente stiamo parlando di successione a favore di coniuge e parenti in linea retta.
Inoltre, è importante la semplificazione che riguarda i documenti, che possono essere allegati alla dichiarazione anche non in originale o in forma autenticata. In sostanza, sarà invertita la regola dell’onere di allegazione, nel senso che saranno accettati documenti non originali o copie non autenticate, corredate e accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, fermo restando che gli uffici fiscali potranno comunque chiedere le “autentiche”.
Nel caso di rimborsi fiscali successivi alla denuncia, non sarà necessaria alcuna integrazione della denuncia.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 2 dicembre 2014