Non è sufficiente una sola recensione negativa per causare un danno di immagine a società, imprese, attività. E’ quanto emerge da una decisione di merito, Corte d’Appello Brescia, Sez. lavoro, Sent., 27/05/2020, n. 36, abbastanza recente.
Molte aziende e clienti si rivolgono all’avvocato per capire qualcosa su questo argomento: i danni da recensioni negative. In effetti, negli ultimi anni le recensioni sono diventate un mezzo di pubblicità, anche se non sempre le piattaforme che le gestiscono sono attendibili.
Ad esempio, il noto sito di recensioni on line – “omissis” – attribuisce valutazioni negative nonostante le valutazioni positive della clientela, in quanto premia un certo modo di invogliare forzatamente le recensioni, cosa che va a discapito ovviamente della attendibilità sia in positivo sia in negativo della piattaforma e che, invece, sembrerebbe volta piuttosto ad “agevolare” il traffico web proprio su detta piattaforma. Insomma, non è tutto oro quello che luccica. Ma questo emerge proprio dalla dissonanza tra esperienza reale che uno fa e le recensioni che può trovare su internet a proposito di servizi professionali, ristorante, alberghi, attività, eccetera.
Tuttavia, è innegabile che chi subisce una recensione negativa, possa subire realmente anche danni economici, proprio per la perdita di clientela che ne può conseguire. Si tratta di un tema che ormai fa parte del panorama giudiziario, in quanto col sorgere dei social e la diffusione di nuove forme di comunicazione e informazione di massa, molte aziende necessitano della tutela legale per il danno da recensioni negative, in quanto vengono a contatto con clienti che non esitano ad usare lo strumento della recensione per i propri scopi non sempre leciti.
Per questo è stata colta l’occasione, con questo articolo, per individuare una pronuncia – citata sopra – secondo la quale una sola recensione negativa non basta per dimostrare un effettivo danno di immagine o perdita di clientela.
La Corte afferma, infatti, nella motivazione che riguarda il decidere circa la controversia tra albergo e lavoratore:
Né, per quanto attiene alla lesione della propria immagine, ha fornito elementi capaci di riscontrarne la ricorrenza, non essendo sufficiente a tal fine la produzione di una sola recensione negativa del ristorante (su un noto sito internet).
In definitiva, manca qualsiasi criterio concreto per individuare il danno che la società avrebbe subito a causa delle condotte inadempienti del C. e per procedere alla sua quantificazione (anche soltanto in via equitativa).
Da quanto si legge, il giudice ritiene, quindi, che una sola recensione negativa, per quanto possa essere appunto negativa, non può costituire la prova di un reale danno subito dalla società o da una azienda.
Sia permesso dissentire in parte da questa opinione circa le recensioni negative: i danni si possono realmente verificare anche solo con una recensione negativa, in quanto essa fa media nella maggior parte delle piattaforme e facendo media può portare ad una valutazione molto bassa che danneggia il fatturato. In tali casi sarebbe auspicabile un sistema sanzionatorio penale e civile per le false recensioni negative, che sono spesso strumento di frode o addirittura di estorsione.
Vi sono poi sentenze di merito, ad esempio Tribunale Catania, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 24/04/2020, n. 1415, che localizzano il danno in una determinata circoscrizione territoriale, non ritenendo quindi sufficiente nemmeno un insieme di recensioni negative, qualora poi il prodotto sia stato venduto o commercializzato in altri mercati esteri e quindi vi sia quanto meno la presunzione che dette recensioni non abbiano potuto danneggiare realmente l’azienda, in quanto circolate in un contesto territoriale che nulla ha a che vedere con il mercato di smercio del prodotto.
In tali casi il danno non è stato considerato oggetto di seria dimostrazione e pertanto non è stato riconosciuto un risarcimento del danno da recensioni negative.
A dimostrare che, in realtà, in Italia non esiste ancora una matura conoscenza degli strumenti informatici e dei danni conseguenti a recensioni negative, vi sono poi decisioni discutibili secondo le quali la recensione negativa, potenzialmente dannosa, è solo una delle espressioni del diritto di critica e che un professionista o un’azienda, esponendosi su google o su altre piattaforme, dovrebbe accettare il rischio di giudizi del tutto soggettivi e avulsi dalla verità della critica stessa.
In questo senso, si rammenta la sentenza Tribunale Siena, Sent., 20/03/2020:
Dunque di non altro si tratta che di una recensione nei confronti di un studio aperto al pubblico da parte di un cliente insoddisfatto espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato che, allorché si eserciti nei confronti di un ufficio aperto alla clientela, dilata i suoi confini dal momento che chi si mette sul mercato accetta il rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti.
In tale ipotesi è stato ritenuto di dover circoscrivere il diritto di critica al contesto, tuttavia riconoscendo prevalenza, di fatto, alla critica piuttosto che all’operatività del professionista, quindi al diritto al lavoro.
Secondo una sentenza del Tribunale di Rovigo, anno 2019:
La sussistenza del reato può tuttavia essere scriminata ex art. 51 c.p. dal diritto di cronaca e di critica, riconosciuti e tutelati dall’art. 21 della Costituzione, in quanto espressione del fondamentale diritto alla libera manifestazione di pensiero. L’esercizio legittimo di tali diritti, tuttavia, come pacificamente sancito anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, è subordinato al rispetto di tre limiti fondamentali:
1) Verità dei fatti narrati o criticati;
2) Continenza delle espressioni utilizzate, che, seppure di contenuto offensivo, debbono essere pacate e contenute;
3) Rilevanza del fatto narrato, in quanto l’interesse pubblico dei fatti esposti è ritenuto prevalente sulla reputazione altrui. Tuttavia la vicenda non deve soddisfare una mera curiosità, ma avere rilevanza pubblica.
A fronte di quanto sopra, dunque, se, indubbiamente, da un lato è assolutamente legittimo pubblicare sugli appositi siti internet recensioni, anche negative, su locali frequentati, tuttavia, dall’altro, affinchè il diritto di critica possa essere legittimamente esercitato senza incorrere in responsabilità per diffamazioni è necessario che il commento presenti i suddetti tre requisiti fondamentali.
Questo articolo intende, quindi, fornire alcune delucidazioni sul tema del danno da recensione negativa e su come viene solitamente trattato nei tribunali italiani, ovviamente senza alcuna pretesa di completezza visto l’intricato tema discusso che è a cavallo tra vecchi diritti e nuove tecnologie.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino – SETTORE RISARCIMENTO DANNI – il 19 ottobre 2021