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Danni causati dai Vigili del Fuoco: risponde lo studio legale a Torino

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Molti utenti si chiedono che cosa fare quando i Vigili del Fuoco hanno causato un danno all’appartamento, mentre intervenivano per ragioni di pubblica necessità.

In particolare, ci si chiede se sussiste un diritto al risarcimento del danno, visto che l’intervento dei Vigili alle volte può essere invasivo e lasciare dietro di sè una scia di problemi e danneggiamenti.

Per questo è sempre bene rivolgersi al proprio studio legale a Torino, chiedendo informazioni sulla fattispecie per capire se c’è una strada da percorrere, giuridicamente parlando. La risposta arriva dallo stesso codice civile, il cui art. 2045 afferma che

2045
Stato di necessità.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile (1447; 54 c.p.), al danneggiato è dovuta un’indennità (8432, 924, 925, 1038, 1053, 1328, 2047), la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

Da questa disposizione si capisce chiaramente che esistono danni causati da attività che non sono necessariamente illecite, come quelle descritte nell’art. 2043 cod. civ. che impone di non danneggiare gli altri in qualunque modo illecito, appunto.

Per questo motivo, il danno causato da atti leciti non viene risarcito, bensì viene “indennizzato”.

La norma dice che questo indennizzo deve essere equo e compensa i danni causati dall’attività dei Vigili del Fuoco, che sinora si sono regolati riconoscendo una somma (previa sottoscrizione di un accordo) previa valutazione dell’Avvocatura dello Stato.

Individuare uno studio legale a Torino diventa, quindi, una questione di priorità laddove, a seguito di un intervento – ad esempio per spegnere l’antifurto di persone assenti per ferie, oppure un principio di incendio … – ci si trovi di fronte a pesanti danni all’appartamento.

L’avvocato saprà consigliare il cliente circa la strada da percorrere, anche perchè si sa, altresì, che secondo la giurisprudenza non è assolutamente escluso che il giudice possa, a sua volta, qualificare o come danno da fatto illecito o come danno da atto lecito lo stesso evento, come è successo in
Corte di cassazione civile, sez. III, 18 novembre 2010, n. 23275, secondo la quale

non è affetta da violazione di legge la sentenza con cui il giudice d’appello, individuati nel fatto gli estremi dello stato di necessità e corretta in tal senso la motivazione della prima sentenza (che, invece, aveva attribuito al danneggiante la responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c.), esercitando il proprio giudizio equitativo, liquidi in favore del danneggiato, a titolo di indennità, la stessa somma di danaro che il primo giudice aveva liquidato a titolo risarcitorio.

Per capire, poi, se ci si trovi di fronte ad un caso “indennizzabile” bisognerà valutare, insieme al proprio avvocato, gli elementi dei fatti che sono accaduti, ricordando sempre che

Per ravvisare lo stato di necessità, previsto dall’articolo 2045 c.c., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dall’agente un comportamento diverso (
Corte di cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 21918).

Cercare un avvocato a Torino esperto di risarcimento danni è, quindi, la strada corretta per valutare, insieme al proprio avvocato, se il caso accaduto esige una risposta risarcitoria o meno. Chi ha bisogno di una consulenza personalizzata, può contattare lo studio qui.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 31 marzo 2019

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