Οggi ci occupiamo di separazione dei coniugi.
Chi cerca un avvocato matrimonialista o uno studio legale a Torino esperto in separazione si pone sempre la stessa domanda:”come posso tutelarmi rispetto alle richieste del coniuge?“. La separazione implica il venir meno della vita comune, comportando così enormi conseguenze anche patrimoniali – oltreché personali -. Che fare per non farsi sottomettere da un coniuge particolarmente “agguerrito” che ci vuole portare via tutto?
Molti clienti si muovono per tempo nella ricerca di uno studio legale a Torino che sia esperto in separazioni e divorzi. Ma non tutti, però. Ci sono coniugi che attendono di ricevere la famosa “lettera dell’avvocato“, che richiede un incontro presso lo studio legale al fine di trovare un accordo di separazione consensuale. Il consiglio, in tutti i casi, specialmente nelle famiglie molto conflittuali, è muoversi per tempo nel cercare uno studio legale a Torino che sia specializzato nel diritto di famiglia. Non fosse altro per il fatto che anche solo presentare l’istanza di patrocinio a spese dello Stato richiede del tempo.
Nei casi di conflitto estremo, l’avvocato matrimonialista è costretto a consigliare al coniuge di lasciare la residenza, tuttavia è bene che il cliente compia questo passo assistito dall’avvocato, che invierà appunto una lettera “formale”. Non è previsto, infatti, che il coniuge possa in generale cambiare la propria residenza in costanza di matrimonio. La residenza è comune. Però, nei casi di conflitti estremi, nei quali la convivenza è assolutamente impossibile, il passo va compiuto con le opportune cautele, comunicando formalmente anche il nuovo domicilio dove il coniuge sarà reperibile.
Molti clienti chiedono all’avvocato se incorreranno in conseguenze dannose abbandonando il tetto coniugale, ma dall’altra vogliono compiere questo passo perchè esasperati dal coniuge. L’avvocato matrimonialista esperto in separazioni invierà, previo contratto con il cliente per il suo patrocinio e previo conferimento di una delega, una lettera formale per il cambio di residenza. Una delle situazioni più complicate si verifica nell’ipotesi di un coniuge manipolatore affettivo, che umilia e colpevolizza ogni giorno la moglie/il marito, rendendogli di fatto la vita impossibile. In questi casi è diffusa la convinzione che questo stalking produca danni psico-fisici di una certa entità. Il coniuge che subisce violenza o maltrattamento psicologico continuato deve cercare immediatamente un avvocato a Torino, uno studio legale che possa affrontare insieme a lui nel modo migliore questa tragica realtà che è la manipolazione mentale e affettiva. In effetti, anche per effetto della sindrome di Stoccolma, molti coniugi vittime di maltrattamenti faticano a denunciare i fatti. In alcuni casi è possibile che l’assistente sociale, tentando di tutelare il figlio, induca il genitore a fare le denunce del caso, nonostante la situazione di coazione psicologica in cui si trova. Esistono oggi call center e numeri di riferimento di centri di protezione della donna. Il coniuge può essere portato in zona protetta. E’ bene rivolgersi ad uno studio legale che possa aiutare in queste situazioni il coniuge debole.
Successivamente, bisogna chiarire la tematica dell’affidamento dei figli, che solitamente verranno attribuiti alla madre per la coabitazione notturna, con provvedimenti per le visite dell’altro coniuge. La casa segue quasi sempre l’affidamento dei figli. Ma attenzione: l’immobile dato in comodato dai suoceri dovrà essere restituito. Per molti anni venivano esercitati i ricorsi di locazione, con il rito del lavoro, con i quali il suocero si reimpossessava dell’immobile concesso in comodato ai novelli sposi, invocando un imprevisto e urgente bisogno personale. Oggi la Cassazione è più propensa ad affermare che l’immobile va restituito a prescindere, anche perchè altrimenti i suoceri generosi si trovano per anni a sottostare alle esigenze di generi e nuore che ormai hanno abbandonato il loro figlio.
Nel caso di affitto e locazione, invece, l’avvocato matrimonialista spiega al cliente che l’affitto passa per legge al coniuge che è destinatario dell’assegnazione giudiziale dell’immobile. Il vecchio titolare del contratto, cioè l’altro coniuge, non deve pagare il canone. In questi casi il ruolo dello studio legale è importante: fare da tramite, mediante una comunicazione formale, eventualmente con i proprietari.
Per quanto riguarda la comunione legale dei coniugi, i proventi e gli stipendi cadono nella comunione de residuo: l’altro coniuge avrà diritto al 50 % di ciò che rimane, che non è stato consumato o destinato alla comunione e alla vita comune. La prova sarà ardua. Per questo la giurisprudenza tende ad invertire l’onere della prova, ammettendo che sia il coniuge che li ha guadagnati a dover dimostrare che fine hanno fatto, sempre che il richiedente riesca a dimostrare quanto meno che esistessero prima della cessazione della comunione legale. In pratica, se due coniugi ottengono la sentenza di separazione giudiziale viene meno la comunione legale anzitutto per il futuro, nel senso che i successivi acquisti cadranno in separazione dei beni. Inoltre, i beni che all’epoca della sentenza esistevano nel patrimonio e provengono da stipendi e attività, andranno a cadere nella comunione de residuo, residuale, che andrà divisa previa deduzione dei debiti e delle spese. Si parla sempre di importi “netti”.
Esiste, poi, ancora una diversità di trattamento tra azienda e attività professionale, in quanto i beni usati per la professione non cadono in comunione legale (art. 179 lettera d c.c.), a differenza di quelli aziendali che ci ricadono subito se l’azienda è gestita da entrambi i coniugi (art. 177 c.c.), o residualmente se è gestita da uno solo (art. 178 c.c.). Si dice, di solito, che così facendo il Legislatore ha agevolato il coniuge professionista perchè è autonomo, ha bisogno di libertà maggiore a causa dell’intuitus personae che caratterizza il contratto professionale. E poi, si tratta di somme più piccole rispetto a quelle spese per un’azienda, rispetto alle quali viene invece avvantaggiato il coniuge che non vi partecipa. In buona sostanza, il coniuge titolare di impresa potrebbe decidere di vendere dei beni aziendali. In questi casi, visto che non è necessaria la partecipazione del coniuge all’acquisto originario di tali beni al fine di escludere che cadano in comunione, nel caso di vendita successiva sarà sempre il Notaio, nei limiti del possibile, a verificare che questi beni che il coniuge sta per vendere siano stati destinati in precedenza all’azienda e non ad altro. I beni usati per l’azienda cadono, quindi, in comunione quasi in automatico. Se l’azienda è precedente al matrimonio, ci ricadono solo i frutti e gli utili. Ma in generale, l’azienda dà più tutela al coniuge debole rispetto ad una normale attività professionale, nella quale i beni usati non cadono in comunione e vengono definiti “personali” del coniuge professionista. Questi beni servono a produrre attività professionale, non cadono in comunione. Se si tratta dell’immobile acquistato per l’attività professionale, esso non cade in comunione se i coniugi l’hanno escluso nell’atto e l’altro coniuge ha partecipato all’atto stesso (art. 179 ultimo comma c.c.). Se si tratta di beni mobili non registrati e usati per l’attività professionale, essi sono personali del professionista. Se si tratta di guadagni, cadono nella comunione de residuo, che vale anche per i redditi da lavoro autonomo.
Dopo vari dibattiti, è oggi chiaro che l’art. 179 ultimo comma non si applica alle aziende di cui all’art. 178. Sono norme diverse.
La comunione legale si scioglie con la separazione. Al patrimonio si applica poi la disciplina della comunione ordinaria, con conseguente necessità della divisione, per la quale è sempre bene che i coniugi individuino un avvocato immobiliarista a Torino che possa condurli ad un accordo.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 24 novembre 2018