Trib. Torino, Ord., 10-02-2017 Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese ha stabilito il seguente principio:
Per ottenere l’iscrizione di un’impresa nel registro speciale delle “start up” ad alto contenuto tecnologico presso il Registro delle Imprese è sufficiente l’autocertificazione dell’attività innovativa, salvo il caso di manifesta assenza di tale carattere altamente tecnologico
Di cosa si tratta, quando si parla di “start up”? L’espressione è molto diffusa e si riferisce ad imprese nuove “scalabili”; se manca tale requisito non siamo in presenza di una startup, ma di una società classica e tradizionale che svolge un’attività altrettanto tradizionale.
Il fenomeno delle startup innovative ha ricadute sui finanziamenti comunitari, al punto che sono previsti anche i controlli sull’oggetto sociale e sull’effettiva attività svolta in concreto.
Il DL 18/10/2012, n. 179 è la normativa che in Italia ha introdotto una regolamentazione del settore. In particolare, le ricadute relative alla facoltà di ottenere finanziamenti europei implicano poteri di controllo e di ispezione, quelli previsti dall’art. 31, comma 5:
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Per costruire una startup è fondamentale rispettarne i requisiti di legge, quelli previsti dalla normativa, in particolare quello relativo all’alto contenuto tecnologico dell’attività svolta. E’ necessario un atto costitutivo redatto a norma dell’art. 25 del DL 18/10/2012, n. 179. L’atto notarile costitutivo – sempre possibile al di là delle forme innovative di costituzione, come previsto dalla circolare n. 3691/C dell’01.07.2016 del MISE – dovrà prevedere inevitabilmente una clausola del seguente tenore:
La società ha per oggetto esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei seguenti prodotti innovativi ad alto valore tecnologico.
Ciò deriva dalla natura dell’attività esercitata.
E’ ammessa una costituzione non notarile (mediata dalla piattaforma startup.registroimprese.it previa sottoscrizione digitale dell’atto costitutivo), che non passa tramite l’atto notarile, forma che è stata studiata principalmente per abbassare i costi di creazione della startup – Ministero dello sviluppo economico DDIRETT 01/07/2016 -. La fonte è il citato provvedimento direttoriale recante disposizioni relative a:
Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del DM 17 febbraio 2016
Nella controversia di cui alla ordinanza del Tribunale di Torino che è stata citata si trattava di una società i cui soci si erano limitati a citare la natura altamente innovativa dell’attività di produzione e commercializzazione di prodotti medicali che si avvalgono di stampanti in 3D per testare interventi medici e rendere minimi i rischi alla salute del paziente.
Il Giudice a Torino ha considerato sufficiente l’autocertificazione – che come sappiamo è sempre soggetta a conseguenze penali nell’ipotesi di falso -, giusto il disposto della stessa normativa, che appunto non attribuisce all’Ufficio della Camera di Commercio alcun potere di indagare sul merito dell’attività per verificare la reale innovatività e prestanza. Ora, bisogna dire che la Corte di merito, nell’ordinanza, fa salvi i casi in cui è eclatante e manifesto che l’attività proposta non ha alcun oggetto ad alto valore tecnologico; in questi casi residua tale potere di controllo.
Il potere di controllo, peraltro, è possibile sia esercitato dal Tribunale in caso di ricorso per l’annullamento dell’iscrizione a seguito di controlli successivi che dimostrino l’assenza di un contenuto tecnologico di alto valore nell’attività esercitata.
Il Tribunale, nell’ordinanza, specifica:
Quand’anche l’Ufficio faccia un’istruttoria praeter legem, richiedendo la dimostrazione dell’effettivo carattere innovativo e altamente tecnologico del prodotto e/o servizio, è dubbio che il Registro imprese abbia, al proprio interno, le professionalità necessarie (secondo la varietà dei casi, fisici, ingegneri, biologi, ecc.) a compiere un’accurata valutazione dell’enunciazione programmatica contenuta nell’oggetto sociale, di modo che quell’istruttoria sull’oggetto risulterebbe non soltanto non prevista dalla legge, ma anche inutilmente dispersiva. Né è immaginabile che l’Ufficio attinga dall’esterno le professionalità necessarie, sia perché il co. 17 dell’art. 25 non prevede maggiori risorse finanziarie, sia e decisivamente per la normale riservatezza che deve circondare il know-how industriale, specie se ancora in via di sviluppo.
La conferma arriva dal fatto che “La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico …”.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’11 marzo 2017