Facciamo un po’ di chiarezza sul mondo degli autori ed editori.
Per inquadrare il problema bisogna anzitutto citare la famosa ordinanza del Tribunale di Milano del 12 settembre 2014, la quale ha messo un punto fermo nell’argomento delle canzoni senza SIAE:
Non si può ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall’art. 180 L. Aut. Non si può infatti affermare che la musica, per lo più, se non esclusivamente, inglese, statunitense o comunque di autori ed interpreti stranieri, gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba essere obbligatoriamente affidata all’intermediazione dì SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza. L’art. 180 L. Aut. proprio in quanto stabilisce simili limiti, non può che essere considerato norma di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Un’interpretazione estensiva della medesima norma, diretta ad estenderne la portata al di fuori dell’espressa previsione letterale non sarebbe legittima. Né tale norma può essere estrapolata dal contesto normativo in cui è inserita, ovvero nella legge sul diritto d’autore nazionale, dovendosi rilevare che il successivo art. 185 della stessa legge limita l’applicazione dell’intero complesso di norme alle opere di autori italiani.
Come si potrà notare, sono da sottolinearsi due riferimenti:
- il riferimento a Soundreef
- il riferimento all’art. 180 della Legge sul diritto d’Autore.
E’ evidente che il diritto europeo ha fatto pressione sul diritto italiano per andare ad indebolire il regime di monopolio della SIAE. E’ inutile, quindi, ai nostri fini, preoccuparci ora di tutti i dibattiti dottrinali sorti sulla base del concetto di liberalizzazione del settore, tuttavia è bene quanto meno ricordare come ci si sta muovendo sul terreno delle canzoni senza SIAE.
L’art. 180 bis della Legge 22/04/1941, n. 633 dispone:
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d’autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
Viene coinvolto il fenomeno delle società di collecting, società che raccolgono e sfruttano i diritti.
Senza scendere in dettagli troppo complicati, molti autori ed editori hanno deciso, sulla base della normativa che tenta di adeguarsi alle disposizioni europee, di lasciare la SIAE. Ma lasciare la SIAE può essere complicato, non tanto perchè la SIAE si riserva il diritto di far decorrere il recesso a fine dell’anno contabile – ovviamente per il fatto che deve coordinarsi con gli altri organismi internazionali, che magari hanno decorrenze di bilancio diverse – ma perchè spesso dall’avvocato si rivolge chi fatica ad ottenere una cancellazione, senza la quale, nonostante i requisiti del recesso, è impossibile iscriversi ad altre società di collecting come Soundreef.
Per questo motivo, rivolgersi all’avvocato è la scelta migliore, in quanto consente di ottenere giustizia sulla decorrenza del recesso ed evitare anche tanti danni patrimoniali e mal di pancia.
La SIAE è obbligata, a recesso avvenuto, ad effettuare la cancellazione dell’associato, dunque il problema delle canzoni senza SIAE oggi si pone principalmente come sfruttamento di diritti all’infuori del perimetro SIAE, che non è più totalmente monopolista.
L’art. 4 comma 6 del Decreto legislativo 15/03/2017, n. 35 dispone:
6. I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l’affidamento dell’attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione. L’organismo di gestione collettiva o l’entità di gestione indipendente possono decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario.
Quando, poi, questo recesso è stato esercitato a norma del regolamento SIAE è fondamentale che la cancellazione abbia corso.
Dunque, cancellarsi dalla SIAE è possibile, anzi è un diritto e nessuno può impedirlo e per questo motivo è bene, nell’ipotesi di necessità, rivolgersi all’avvocato direttamente.
Articolo redatto ad Alpignano, il 5 aprile 2022 – staff COMMERCIALE E INDUSTRIALE