Quali norme si applicano ai camini e le canne fumarie in materia di distanze tra vicini di casa? Quali distanze vanno rispettate? Risponde l’avvocato immobiliarista a Torino.
La recente sentenza della Cassazione, n. 22367 del 26 settembre 2017, ci ricorda che la materia è regolata dall’art. 890 cod. civ., che cioè la disciplina e la risposta alle questioni relative alle canne fumarie si rinviene in questa disposizione che recita così:
c.c. art. 890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza
La norma rinvia, quindi, anzitutto ai regolamenti amministrativi, i quali potrebbero prevedere precise distanze che vanno rispettate per l’installazione di camini. In mancanza di regolamenti e norme amministrative, la disposizione pone una presunzione di nocività dell’installazione, che può essere vinta tramite la dimostrazione che la canna fumaria non è nociva. Non è, quindi, detto necessariamente che una installazione che non rispetti determinate distanze di prudenza (non quindi quelle regolamentari, che sono vincolanti) sia per forza dannosa per il vicino.
D’altronde Cassazione 10607/2016, in materia di esalazioni provenienti da caldaie a nafta, aveva già precisato la natura di questa presunzione. La presunzione legale è una valutazione che la legge predetermina, decidendo un trattamento per i casi simili; valutazione che non può essere, appunto, vinta in nessun modo se la distanza minima è fissata dai regolamenti, mentre è relativa se i regolamenti non la prevedono ed è stata decisa dai privati, sulla base delle regole di tecnica e di prudenza:
[la presunzione] è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa – e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino – ove manchi una simile norma regolamentare.
Se le distanze minime sono previste dai regolamenti comunali, non c’è possibilità alcuna di dare la dimostrazione che eventualmente l’installazione non sia nociva; viceversa, se non esiste una distanza minima prevista dai regolamenti, è sempre possibile dimostrare la non nocività in concreto.
In fondo, l’art. 889 c.c., secondo cui
c.c. art. 889. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali .
è norma a carattere generale, mentre quella di cui al successivo art. 890 c.c. ha carattere specifico che riguarda i depositi nocivi o pericolosi, applicabile anche alla ipotesi di condotte fumarie, ed è collegata ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui via si una normativa locale che stabilisca la distanza minima.
Cass. 22389/2009 aveva peraltro già statuito che
in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.
Nel caso di dissidi di vicinato, relativi ad immissioni ed esalazioni, ovvero alla diversa questione delle installazioni di canne fumarie che non rispettino eventuali distanze necessarie, è bene rivolgersi subito all’avvocato immobiliarista a Torino, il quale potrà dare la sua valutazione sulla situazione concreta, tenendo conto delle varie opzioni sul tavolo, ivi incluso il rimedio della riduzione in pristino della situazione precedente.
E’ bene rivolgersi allo studio legale immobiliare per un parere preciso sulla situazione, prima di intraprendere qualunque iniziativa.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 5 dicembre 2017