Ci siamo già occupati in passato, nel 2015, di patto di prova nell’ambito di un cambio appalto.
Qui troviamo uno spunto legato all’argomento, perchè all’epoca ci siamo occupati, in effetti, della sentenza citata nell’articolo: Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-09-2015, n. 17371.
Per continuare a riflettere adeguatamente sull’argomento del cambio appalto e conseguente patto di prova cui sia sottoposto il lavoratore bisogna riflettere anzitutto sui principi logici che regolano l’argomento. Il senso del patto di prova è quello di mettere “alla prova” il lavoratore su determinate mansioni e non su altre. Inoltre, nel cambio appalto si verifica un cambiamento soggettivo, nel senso che ci si ritrova con un cambio nel titolare dell’appalto o della commessa (ad es. nel settore pulizie, nel settore turismo …).
Ciò che può accadere spesso è che una ditta operi aggiudicandosi un appalto. Successivamente, potrebbe subentrare altra ditta in quello stesso appalto: che sorte sarà quella dei lavoratori della prima ditta? Spesso si tratta di un transito disciplinato dal contratto collettivo, in quanto le organizzazioni sindacali si premurano di trattare con le imprese il mantenimento dei livelli occupazionali, per uno scopo socio economico e quindi spesso il C.C.N.L. prevede norme che riguardino l’obbligo di assumere da parte della ditta subentrante, i lavoratori uscenti dalla ditta che ha perso l’appalto.
Quindi varie problematiche possono sorgere soprattutto se la ditta subentrante inserisce il lavoratore nel nuovo contesto, sottoponendolo ad un patto di prova.
Solitamente, qualora scoppi il contenzioso, il legale del lavoratore sosterrà che in realtà nel contratto collettivo era previsto semplicemente un diritto del lavoratore a passare alla nuova ditta, senza essere sottoposto a condizioni o prove. Il legale dell’azienda subentrante sosterrà che non può assumere un lavoratore se questo è inidoneo e se il c.c.n.l. non prevede limiti in tal senso, o addirittura prevede che la nuova assunzione avvenga “a norma di legge”, sarà possibile valutare questo nuovo lavoratore e il modo in cui esegue la sua prestazione, per verificare se è il caso di assumerlo definitivamente alla fine del periodo di prova.
Segnaliamo, quindi, la sentenza leggermente più recente: Corte d’Appello Perugia, Sez. lavoro, Sent., 30/05/2017, n. 113. Si tratta di una pronuncia che ribadisce la possibilità di inserire un patto di prova nel cambio appalto. La decisione che era stata impugnata in appello e confermata, aveva deciso riferendosi al dato che in alcune Regioni esistono accordi su quel c.c.n.l. che prevedevano pacificamente l’inserimento del patto di prova.
La sentenza, peraltro, si occupa nel modo seguente anche del problema del non cambiamento delle mansioni. A mansioni svolte nella precedente ditta identiche o simili corrispondono mansioni identiche o simili nella seconda ditta. Quale regime per il patto di prova? La Corte sembra richiamare un precedente pacifico, anche se non cita la sentenza della Corte di Cassazione inerente, quando dice:
Effettivamente il patto di prova è privo di causa, e dunque nullo, se il lavoratore abbia già svolto, per lo stesso datore di lavoro (e, va aggiunto, in epoca recente), mansioni identiche a quelle dedotte nel nuovo contratto. L’invalidità non colpisce invece il patto qualora, pur restando analoghe o addirittura uguali le mansioni del lavoratore, il nuovo rapporto sia instaurato con un datore di lavoro diverso dal precedente. Infatti, lo scopo del patto è quello di consentire ad entrambe le parti di saggiare vantaggi e svantaggi del rapporto lavorativo, sicché se, in caso di cambio appalto, tale scopo viene parzialmente meno (quanto agli aspetti più propriamente professionali) per il lavoratore che conservi le precedenti mansioni, esso sussiste integralmente per il nuovo datore di lavoro, che non conosce le qualità, professionali e caratteriali, del lavoratore.
Si conclude, pertanto, richiamando interamente quelli che sono i principi in materia, senza dimenticare che alle volte l’argomento che viene usato è quanto disposto all’interno del testo del capitolato di appalto, che potrebbe prevedere un obbligo di assorbimento delle maestranze e dei lavoratori nel nuovo subentrante. Tuttavia, le sentenze fanno riferimento maggiormente al dato letterale dei contratti collettivi e ovviamente, ove richiamata, alla legge stessa.
Lo Studio Duchemino opera da anni, anche per l’esperienza maturata come avvocato sindacale, nel settore del diritto del lavoro a tutela dei lavoratori inclusi nei cambi appalto. E’ sempre possibile una consulenza on line. E’ sufficiente cliccare qui e seguire le istruzioni.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino – STAFF LAVORO, il 29 marzo 2022