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Cade in una buca sul marciapiede: Comune condannato, ma concorso di colpa se il cittadino non presta attenzione

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E’ successo a Torino e succede spesso, in generale, a molti cittadini. Cade in una buca sul marciapiede e riporta lesioni: il Comune di Torino, che dovrebbe mantenere strade e marciapiedi in condizioni di uso, avvalendosi dei fondi pubblici per gli scopi istituzionali, viene condannato a pagare. Tuttavia, il Tribunale di Torino sottolinea anche l’importanza che il cittadino presti attenzione alle situazioni oggettivamente più pericolose.

Succede spesso che ci si rivolga al proprio studio legale a Torino, allo studio legale di fiducia, chiedendo se “abbia senso” formulare domanda di risarcimento del danno per una caduta accidentale su marciapiede,  su una lastra di ghiaccio, per un infortunio occorso in automobile a causa di una buca o per una caduta in un parco pubblico. Sono tutte situazioni in cui si chiede al proprio legale a Torino come altrove di fornire una previsione sulla fattibilità dell’iniziativa giudiziaria.

Il cittadino chiede, infatti, solitamente al proprio avvocato se otterrebbe qualche risarcimento qualora citasse in giudizio l’ente pubblico gestore dello spazio pubblico su cui è avvenuto l’incidente o il sinistro. L’avvocato risponde, solitamente, dopo aver valutato molto bene le circostanze in cui è avvenuto il sinistro. Lo Studio Duchemino a Torino affronta abitualmente casi di questo genere. Perchè chiedere al proprio studio legale a Torino? Anzitutto è fondamentale individuare uno studio legale nel luogo in cui è avvenuto l’evento, in quanto la competenza territoriale appartiene, per i fatti illeciti, (anche) al tribunale del luogo in cui è avvenuto il sinistro. Perchè, poi, chiedere al legale se esistono varie agenzie di infortunistica che forniscono, al pari di agenzie di assicurazione di vario tipo, consulenze più o meno attendibili? Il legale possiede una migliore preparazione in materia di responsabilità civile e fatti illeciti, specialmente circa la liquidazione del danno (non patrimoniale), quello attualmente monodimensionale e previsto dall’art. 2059 cod. civ.. Solo lo studio legale è in grado di valutare i nessi causali tra il comportamento del responsabile e l’evento, tra l’evento e il danno alla salute, tra il danno alla salute e la conseguenza lesiva permanente di tipo biologico; oltre ai danni morali ed esistenziali. Ora, nel caso che è successo a Torino, che è sintomatico di una situazione grave di scarsa manutenzione delle strade, almeno in certe zone, Trib. Torino Sez. IV, Sent., 24-11-2016 ha stabilito, ricorrendo ai consueti principi in materia di responsabilità da cose in custodia, che anzitutto:

“…la presunzione di responsabilità, salvo ricorso del caso fortuito, per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia stabilita dall’art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo ver terzi, comportando la zonizzazione della manutenzione delle strade un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni…”(Cass. civ. Sez. III 2.12.2008-23.1.2009 n. 1691 ).

Detto questo, esiste una salvaguardia, che riguarda i casi in cui è impossibile pretendere dalla PA – Pubblica Amministrazione – un controllo costante anche su situazioni improvvise:

Non è pensabile una vigilanza ed un controllo continui e costanti idonei a evitare l’insorgenza di qualsiasi pericolo, anche quello evitabile con la normale diligenza del passante. In altri termini, non può ritenersi che il dovere di custodia esistente in capo al Comune comporti l’eliminazione di qualsiasi irregolarità delle strade ( es. il difetto della strada deve consistere in un “rilevante dislivello fra le lastre di copertura” – cfr. Cass. civ. 15042/2008 mentre il leggero dislivello o la lieve sconnessione ben visibili e riconoscibili con l’ ordinaria prudenza non possono generare una responsabilità della PA, altrimenti si pretenderebbe un esercizio dei poteri di controllo e vigilanza “non realistico” e oggettivamente inesigibile stante l’estensione delle strade comunali e i mezzi a disposizione dell’Ente.)

La vicenda che è accaduta a Torino è però rilevante per via dell’importanza che si è data al concorso di colpa del danneggiato, che passeggia magari senza prestare attenzione alle foglie secche, e che quindi concorre nella produzione dell’evento dannoso.

“gli utenti sono indubbiamente gravati di un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità” (cfr. Corte Cost. 10.5.1999 n. 156).

Ne consegue che al Giudice spetta anche di considerare questo elemento, se il passante era attento in situazioni obiettivamente pericolose, ed eventualmente ridurre il risarcimento per la quota di sua responsabilità.

La presenza, su un marciapiede, di una buca coperta dalla presenza di foglie secche, non può infatti esonerare il pedone dal prestare non solo l’ordinaria diligenza, ma anche un quid pluris di attenzione, dovuto al fatto di non vedere il manto stradale ove si stanno poggiando i piedi. Senza contare che l’attrice conosceva bene la zona trattandosi di un’area posta nei pressi della sua abitazione (cfr. Cass. 19392/2016).

E’ evidente, quindi, che in questi casi ci si rivolge al proprio studio legale a Torino, si chiede di verificare i presupposti del risarcimento del danno anche tenendo conto delle circostanze in cui il fatto è avvenuto. Perchè al Comune spetta sicuramente la manutenzione delle strade e delle aree pubbliche sotto il suo controllo, ma al cittadino si chiede maggiore attenzione in situazioni di maggiore difficoltà e praticabilità della strada. Il legale fornisce una valutazione preliminare e approfondita, basandosi soprattutto sulle prove disponibili.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 30 gennaio 2017

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