La Regione Piemonte ha approvato la LR 01/12/2014, n. 19, recante “assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”.
Si pubblica l’art. 3:
Art. 3 Disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2013.
1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, pari a 364.983.307,72 euro, come indicato all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 18 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013) e accertato secondo le modalità di calcolo di cui all’articolo 33, comma 1, della L.R. 7/2001, è riassorbito nell’ambito del bilancio pluriennale 2014-2016 secondo la seguente sequenza temporale: 36.498.330,78 euro nell’anno 2014, 95.000.000,00 euro nell’anno 2015 e 233.484.976,94 euro nell’anno 2016.
2. Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 di cui all’articolo 5, comma 2, della L.R. 18/2014, accertato in 2.655.935.445,67 euro, è riassorbito come indicato all’allegato C della presente legge.
3. La voce “Debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi” elencata all’allegato C deve consentire la reiscrizione dei debiti fuori bilancio, riferiti principalmente al settore sanitario, come definiti in sede di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013.
Con l’art. 7 si introduce, invece, la sperimentazione seguente:
Art. 7 Sperimentazione appalti pre-commerciali.
1. La Regione Piemonte avvia un’azione di sperimentazione di appalti pre-commerciali di cui al D.Lgs. 163/2006, in un ampio spettro di settori tecnologici e domini applicativi, da appaltare in coerenza con le vocazioni industriali, sanitarie e le priorità di sviluppo dei territori, nonché con le indicazioni tematiche del Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020.
2. La selezione degli operatori avviene tra le start-up di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge. 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede in Piemonte.
3. La copertura finanziaria deriva dall’accantonamento di una percentuale pari al 3% delle attuali spese per forniture e dai fondi Ue.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in 300.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della L.R. n. 7/2001 e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino, il 23 dicembre 2014