La fine dell’anno ha riservato qualche novità di rilievo, tra cui l’approvazione tra il 29 e il 31 dicembre 2014 dei nuovi studi di settore applicabili alle varie realtà produttive a partire dall’anno fiscale in corso.
L’art. 1 stabilisce che sono approvati i seguenti studi di settore, che riguardano le varie realtà produttive, tra cui i professionisti e le attività commerciali:
a) studio di settore VK29U (che sostituisce lo studio di settore UK29U) – Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attività 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attività 72.19.01;b) studio di settore WK01U (che sostituisce lo studio di settore VK01U) – Attività degli studi notarili, codice attività 69.10.20;c) studio di settore WK08U (che sostituisce lo studio di settore VK08U) – Altre attività dei disegnatori grafici, codice attività 74.10.29; Attività dei disegnatori tecnici, codice attività 74.10.30;d) studio di settore WK16U (che sostituisce lo studio di settore VK16U) – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 68.32.00; Servizi integrati di gestione agli edifici, codice attività 81.10.00;e) studio di settore WK20U (che sostituisce lo studio di settore VK20U) – Attività svolta da psicologi, codice attività 86.90.30;f) studio di settore WK56U (che sostituisce lo studio di settore VK56U) – Laboratori di analisi cliniche, codice attività 86.90.12.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all’art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
A livello operativo:
Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate.
Con il decreto sono approvati anche gli studi di settore relativi alle manifatture, quali ad esempio il settore dei cereali, pietre ornamentali e ghiaie, marmo e pietre affini, mobili e arredi, eccetera. Uno dei quattro decreti si riferisce, invece, alle attività economiche nel comparto del commercio (sempre Gazz. Uff. 30 dicembre 2014, n. 301, S.S.). Si veda, poi, anche quello sulle attività economiche nel comparto dei servizi.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’8 gennaio 2015