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Animali in condominio: nullo ogni divieto presente nel regolamento

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Giudice di pace civile Pordenone, 21 luglio 2016, n. 424 sancisce l’ovvio: è ormai nullo ogni divieto di detenere animali in condominio, a seguito della riforma del settore che ha ridisegnato i rapporti tra essere umano e mondo animale. Anche se trattasi di divieto contenuto in un regolamento contrattuale vecchio, precedente alla riforma.

Il principio è fondato sul cambiamento del costume sociale e delle abitudini della popolazione. Un tempo molti regolamenti condominiali contemplavano il divieto di detenere animali in condominio – dove l’estensione del divieto aveva luogo con riferimento alle parti comuni -. I regolamenti contrattuali o quelli del costruttore avevano una forza particolare, pari a quella di un contratto plurilaterale sottoscritto all’unanimità e capace pertanto di incidere sui diritti individuali.

Nel caso di specie, un cane di piccola taglia era stato acquistato dal proprietario di una unità immobiliare sita in condominio dove vigeva il divieto di animali sulla base di un vecchio regolamento del 1971. Il condominio aveva agito in giudizio per il solo principio in sè, interpretando il regolamento come se prevalesse sulla riforma del condominio, essendo di natura contrattuale, infatti

ritenendo di non potersi applicare la novità legislativa introdotta dalla Legge n 120 del 2012 che ha modificato l’art. 1138 comma IV c.c., quando trattasi di regolamento condominiale avente natura contrattuale.

La posizione del proprietario era opposta, ovviamente, altrimenti non avrebbe acquistato il cane nonostante il divieto condominiale.

Il giudice di pace dà ragione al proprietario dell’animale, ricordando che la riforma prevale su ogni regolamento, visto il fatto che è la risultante di un processo storico sociale che ha ridisegnato il rapporto tra uomini e animali e rammentando il regime di bilanciamento introdotto dalla Cassazione: al diritto di detenere animali in condominio, corrisponde un dovere stringente ed effettivo di applicare le norme sulle responsabilità del custode di animali.

Ricorda il giudice di pace che

la novella legislativa ha legiferato sulla base del filone giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione civile n 3705 del 15 febbraio 2011. In questo contesto ad un riconoscimento dell’illegittimità di un vetusto regolamento condominiale che vieta la detenzione di un animale domestico, va parimenti dettata un’applicazione rigorosa degli obblighi e responsabilità dei padroni degli animali stessi per quanto riguarda: l) danno cagionato da animali 2) immissioni 3) omessa custodia e malgoverno degli animali. In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l’art. 2052 c.c. stabilisce a carico del proprietario dell’animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell’animale, ma occorre la prova del caso fortuito.

Ricordiamo che in materia di immissioni sonore di animali – art. 844 c.c. – vigono alcune regole fondamentali: se l’immissione avviene nottetempo è valutabile l’ipotesi del reato, quindi l’intervento della forza pubblica serve a verbalizzare la situazione e rilevarne l’importanza. Se l’immissione avviene di giorno, il reato è generalmente escluso, tuttavia si pone il problema della tollerabilità delle immissioni sonore.

L’avvocato immobiliarista spesso si trova ad affrontare questioni di vicinato, aventi ad oggetto immissioni sonore di animali detenuti in condominio. Non bisogna dimenticare la generale liceità della presenza di animali prevista dalla riforma del condominio, che recepisce un costume sociale nuovo, oltre agli orientamenti della giurisprudenza degli ultimi anni.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’11 maggio 2018

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