Che cosa succede quando vanno a combinarsi le agevolazioni sulla prima casa con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale dei coniugi? E’ uno dei temi affrontati quotidianamente dall’avvocato immobiliarista.
Diciamo subito, intanto, che ci riferiamo al caso in cui i coniugi si accordino a livello patrimoniale per assegnare la proprietà della casa coniugale ad uno dei due – di solito l’affidatario dei figli -. Ebbene, la Corte di Cassazione, con sentenza Corte di cassazione civile, sez. V, 16 marzo 2016, n. 5156, ha stabilito che
in tema di agevolazioni tributarie, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta “prima casa”, ma una modalità di utilizzazione dello stesso correlata ai giudizi di separazione e di divorzio, che resta svincolata dalla corresponsione di alcun corrispettivo e, quindi, priva di intento speculativo.
In poche parole, l’assegnazione non ha valore “speculativo”, per cui non si vede perchè debba incidere sui cosiddetti benefici prima casa.
Ricordiamo, peraltro, che la Legge 6 marzo 1987 n. 74 Art. 19, dispone a livello fiscale che
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
E’ infatti evidente che i coniugi, nel momento in cui decidono di separarsi e quindi anche di regolare i loro rapporti patrimoniali, non hanno quell’intento speculativo che farebbe perdere loro i vantaggi acquisiti a livello di prima casa al momento dell’acquisto.
L’avvocato immobiliarista si occupa abitualmente sia della vita dell’immobile, sia delle questioni relative agli immobili che si inseriscono nelle più ampie vicende e nei più estesi contesti giuridici della famiglia, del fallimento, del recupero crediti, eccetera. L’immobile infatti costituisce uno dei perni dell’economia reale e si colloca in tutte le vicende giuridicamente rilevanti, comprese quelle della separazione e del divorzio. E’ bene individuare sempre un avvocato immobiliarista a Torino che possa fornire quella consulenza immobiliare specializzata anche quando si affrontano vicende diverse come la crisi della famiglia.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 13 dicembre 2018